Il cartellino del prezzo deve essere chiaramente visibile e facilmente leggibile, senza che il consumatore debba estrarlo o cercarlo all’interno del capo (seppur questo sia di alta moda).
Un’interessante controversia giudiziaria ha avuto origine dalla sanzione imposta dalla Guardia di Finanza ad un noto marchio di moda per l’assenza di una chiara esposizione dei prezzi all’interno dei propri punti vendita.
Il provvedimento sanzionatorio veniva impugnato dalla maison di alta moda e, inizialmente, il Giudice di Pace di Ferrara accoglieva la difesa della ricorrente, stabilendo che la semplice presenza del cartellino del prezzo, anche se collocato dentro il capo d’abbigliamento, fosse sufficiente per garantire la trasparenza al consumatore.
Il Tribunale di Ferrara, tuttavia, in sede di appello, ribaltava la decisione, affermando che l’inaccessibilità visiva del cartellino rappresentava una violazione delle normative vigenti in materia di informazione commerciale.
La ricorrente, quindi, portava la vicenda all’attenzione della Cassazione, sostenendo che la scelta della modalità di esposizione e della posizione del cartellino del prezzo dovesse rientrare nella libertà del venditore e che, nel settore dell’alta moda, il prezzo non fosse, di fatto, l’elemento chiave per la scelta del capo rispetto ad altri fattori come, per esempio, l’importanza e la fama del marchio nonché la cura estetica della presentazione dei prodotti.
Con Ordinanza 3 giugno 2025 n. 14826, la Corte Suprema ha respinto il ricorso della casa di moda, precisando che, nei negozi al dettaglio, il prezzo deve essere non solo leggibile, ma anche facilmente identificabile dal cliente. I Giudici hanno sottolineato, infatti, che la collocazione del cartellino all’interno del capo o, nel caso di borse, chiuso dentro una tasca, non garantisce il livello di trasparenza richiesto dalla normativa di riferimento.
È stato inoltre chiarito che la leggibilità del prezzo deve essere sempre accompagnata da una visibilità immediata, specialmente quando il prodotto è esposto senza consentire un’interazione diretta con il consumatore.
A conferma di questa interpretazione, la Cassazione ha richiamato una precedente pronuncia (Cass. n. 3115/2005), con cui era stato già stabilito che un cartellino collocato sotto un oggetto è sempre da considerarsi “nascosto” e non conforme ai principi di trasparenza, anche se il prezzo sia chiaramente riferibile al quel prodotto, una volta scoperto.
In conclusione, la modalità di posizionamento del cartellino assume un ruolo centrale e determinante, non potendo dipendere dalle esigenze di marketing in quanto la tutela del consumatore, in materia di informazione chiara e accessibile, rimane prioritaria.
18.11.2025