In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, incombe sull’acquirente l’onere della prova circa l’avvenuta denuncia dei difetti nel termine di decadenza previsto dall’art. 1495 c.c., pari ad otto giorni dalla scoperta del vizio. In ogni caso l’azione del compratore, volta a far valere la garanzia per vizi contro il venditore, si prescrive nel termine di un anno dalla consegna del bene.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione in una recentissima ordinanza depositata il 22 novembre scorso.
Nel caso esaminato, un compratore aveva convenuto in giudizio una società venditrice al fine di ottenere la risoluzione dei contratti di compravendita stipulati con quest’ultima e aventi ad oggetto sette libri e un quadro risultati non autentici.
La domanda del compratore, accolta in primo grado, era stata respinta dalla Corte d’Appello competente, che aveva ritenuto fondata l’eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dalla società venditrice.
Secondo la Corte d’Appello, in particolare, spettava al compratore l’onere di provare di aver denunciato i vizi delle cose acquistate entro otto dalla giorni dalla scoperta; tale termine – ha precisato – se si tratta di vizi occulti, decorre dalla scoperta degli stessi nella loro manifestazione esteriore, mentre, se si tratta di vizi normalmente riconoscibili, decorre dal momento in cui sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di approssimazione e certezza e secondo buona fede, la conoscenza degli stessi.
Dolendosi di tale decisione, il compratore ha dunque adito la Corte di Cassazione nella speranza che la sentenza di secondo grado venisse censurata nella parte in cui era stata considerata tardiva la denuncia dei vizi: invero, l’accertamento circa la mancata autenticità delle opere aveva richiesto una consulenza tecnica svolta in sede giudiziale.
Una tesi non condivisa dalla Suprema Corte che non ha ritenuto fondato il ricorso del compratore sulla scorta del fatto che quest’ultimo aveva documentato un’unica denuncia dei vizi effettuata diversi anni dopo rispetto all’acquisto dei beni e, dunque, quando erano ampiamente maturati i termini di cui all’art. 1495 c.c..
Inoltre, ricorda la Corte di Cassazione, “in tema di compravendita, l’azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia prevista dall’art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò anche se i vizi non siano stati scoperti o non siano stati tempestivamente denunciati o la denuncia non fosse neppure necessaria, sempre che la consegna abbia avuto luogo dopo la conclusione del contratto, coincidendo, altrimenti, l’inizio della prescrizione con quest’ultimo evento”.