No, ai fini della validità del contratto preliminare non occorre, necessariamente, indicare i dati catastali.
A patto, tuttavia, che l’identificazione dell’immobile possa avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali, idonei a consentirne il riconoscimento in modo inequivoco.
È questo il principio di diritto ribadito dalla Cassazione in una recentissima ordinanza pubblicata il 1° marzo scorso.
Nel caso in questione era accaduto che il promissario acquirente di un immobile avesse richiesto la risoluzione del contratto per l’inadempimento del promittente venditore e la conseguente condanna alla restituzione, da parte di quest’ultimo, di quanto ottenuto in forza dell’accordo.
A seguito di un’insoddisfacente pronuncia ottenuta in primo grado, il promissario acquirente si era quindi rivolto alla Corte d’Appello competente che, tuttavia, aveva dichiarato il contratto stipulato per scrittura privata non autenticata nullo per indeterminatezza dell’oggetto.
A ben vedere, infatti, nel contratto non erano stati indicati i dati catastali relativi all’immobile promesso in vendita.
Una tesi che, tuttavia, non è stata condivisa dalla Cassazione che, chiamata a pronunciarsi sulla questione ha invece ricordato che la legge non stabilisce un criterio generale di identificazione dei beni immobili ai fini della validità del contratto e la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che, ai tali fini, con riguardo ai contratti ad effetti reali o obbligatori, relativi ad immobili non è indispensabile l’indicazione dei confini e dei dati catastali, essendo sufficiente qualunque criterio idoneo ad identificare il bene in modo univoco.
Più in particolare, secondo la Cassazione, “l’identificazione di un immobile può avvenire attraverso mezzi diretti o indiretti, legali o convenzionali a seconda che siano stati predisposti al fine specifico di stabilire dei «contrassegni» di identificazione – così i dati catastali- ovvero consistano in un rinvio ad entità, rapporti o situazioni giuridiche di diverso contenuto e, rispettivamente, che siano previsti o imposti dalla legge o in via convenzionale”.
E dal momento che il contratto in esame conteneva elementi sufficienti a identificare l’immobile in modo inequivoco, la Corte d’Appello ha dunque errato nel sancire la nullità del contratto.
08.07.2026