Con la sentenza n. 5163, pubblicata il 4 novembre 2025, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia è intervenuta su una questione di particolare interesse pratico nel diritto dei marchi, chiarendo quando l’utilizzo di un nome proprio, simile a un marchio anteriore valido e distintivo, non integri né contraffazione né concorrenza sleale. Il caso trae origine dal conflitto tra il marchio denominativo “SVEVO”, storico segno distintivo nel settore della maglieria di pregio, e l’uso del nome femminile “SVEVA” per identificare una linea di reggiseni commercializzata sotto il marchio generale “Intimissimi”.
La società attrice, titolare di marchi nazionali e dell’Unione Europea “SVEVO”, ha agito deducendo la violazione dei propri diritti di esclusiva ai sensi dell’art. 20 c.p.i., nonché la sussistenza di atti di concorrenza sleale ex art. 2598 nn. 1, 2 e 3 c.c., sul presupposto della rilevante somiglianza fonetica, grafica e concettuale tra i segni “SVEVO” e “SVEVA”, nonché dell’identità o affinità dei prodotti contraddistinti. La convenuta ha contestato tali assunti, sostenendo che il termine “SVEVA” non fosse mai stato utilizzato come marchio, ma esclusivamente come nome proprio femminile volto a individuare uno specifico modello di reggiseno, sempre e solo in abbinamento al marchio generale “Intimissimi” e all’interno di una rete distributiva monomarca.
Il Tribunale ha innanzitutto esaminato l’eccezione di nullità dei marchi attorei per difetto di capacità distintiva, rigettandola. Pur trattandosi di una parola di senso compiuto e non di fantasia, il segno “SVEVO” è stato ritenuto dotato di piena distintività, in quanto privo di qualsiasi attinenza concettuale con i prodotti dell’abbigliamento cui è applicato. Proprio tale distanza concettuale rispetto ai beni contraddistinti ha condotto il Giudice a qualificare “SVEVO” come marchio forte, meritevole di una tutela ampia ai sensi dell’art. 20 c.p.i.
Ciò nondimeno, il riconoscimento della validità e della forza distintiva del marchio anteriore non è stato ritenuto sufficiente a fondare la contraffazione. Il Tribunale ha ribadito che l’illecito contraffattorio presuppone l’uso del segno contestato in funzione distintiva, ossia come indicatore dell’origine imprenditoriale dei prodotti. Quando il segno viene utilizzato accostato a un marchio generale, occorre verificare se esso assuma una funzione autonoma di marchio oppure se rimanga confinato a un ruolo meramente descrittivo o identificativo del modello all’interno dell’offerta commerciale.
Nel caso di specie, l’istruttoria ha dimostrato che il termine “SVEVA” veniva impiegato esclusivamente sul sito e-commerce della convenuta per identificare una specifica tipologia di reggiseno, sempre sotto l’evidente e predominante marchio “Intimissimi”. Non è emersa alcuna prova di un uso autonomo del nome “SVEVA” sui prodotti, nei punti vendita fisici, nei cataloghi o nel materiale promozionale, né di una sua valorizzazione grafica o comunicativa tale da attribuirgli una funzione distintiva dell’origine dei prodotti. In tale contesto, il messaggio sull’origine imprenditoriale dei beni è risultato veicolato unicamente dal marchio generale, mentre la denominazione della linea è rimasta circoscritta a una funzione di mera specificazione del modello.
Sulla base delle medesime considerazioni, il Tribunale ha rigettato anche le domande di concorrenza sleale. È stato escluso il rischio di confusione circa la provenienza dei prodotti, sia per l’assenza di un uso distintivo del segno “SVEVA”, sia per la chiara riconducibilità dei beni al marchio “Intimissimi”. Parimenti infondata è stata ritenuta la prospettata appropriazione di pregi, in mancanza di allegazioni specifiche circa qualità o valori propri dell’attrice che sarebbero stati indebitamente evocati dalla convenuta. Né è stata ravvisata una scorrettezza professionale autonoma, risolvendosi la condotta contestata nel medesimo uso del nome già escluso dal perimetro dell’illecito confusorio.
La pronuncia del Tribunale di Venezia offre dunque un chiarimento rilevante sui limiti della tutela del marchio quando il segno asseritamente interferente è utilizzato come semplice denominazione di linea o di modello. L’uso di un nome proprio, anche se simile a un marchio anteriore forte e valido, non integra contraffazione né concorrenza sleale qualora non assolva a una funzione distintiva autonoma e non incida sulla capacità del consumatore di individuare l’origine dei prodotti, restando confinato a una funzione meramente descrittiva all’interno di una strategia di branding monomarca.
05.10.2026