
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 20191 del 30 maggio 2025, ha confermato l’assoluzione pronunciata dal Tribunale nei confronti di A.A. per il reato di cui all’art. 517 cod. pen., riconoscendo l’insussistenza del fatto per difetto dell’elemento oggettivo della “messa in circolazione”. La vicenda nasce dal sequestro, al porto franco di Trieste, di 597.000 accendini recanti marchi contraffatti, trasportati dalla Turchia al Regno Unito tramite documento di transito T1 senza alcuna operazione di sdoganamento o immissione in libera pratica sul mercato italiano. Il Tribunale aveva ritenuto che, essendo la merce rimasta nella sfera di disponibilità del detentore e destinata esclusivamente al trasporto estero, non si fosse realizzata la “messa in circolazione” configuratrice del reato.
In sede di cassazione, il Procuratore generale sosteneva che l’art. 517 c.p. si applicasse anche alle vendite “estero su estero” con transito in Italia, fondando la propria tesi sulla giurisprudenza che attribuisce rilevanza penale alla mera presentazione in dogana per l’immissione in consumo e sul richiamo all’art. 474 c.p. La Suprema Corte, richiamando un orientamento costante (tra gli altri Cass. pen. Sez. III, 21 gennaio 2010, n. 8734; Sez. III, 14 novembre 2018, n. 1513; Sez. III, 14 giugno 2016, n. 54521), ha tuttavia ribadito che la norma tutela non la mera integrità dei marchi o l’interesse formale dei consumatori, ma l’ordine economico nazionale, violato solo quando i prodotti mendaci siano effettivamente destinati al mercato interno o presentati alla dogana proprio con l’intento di immetterli in consumo.
Quanto all’art. 4, comma 49, della legge 350/2003, la Corte ha spiegato che esso interviene solo per anticipare il momento consumativo del reato al momento della presentazione in dogana per l’immissione in consumo, senza però estendere la portata oggettiva della fattispecie penale. Allo stesso modo, il Regolamento UE 608/2013, pur attribuendo poteri di blocco alle autorità doganali in caso di sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale, svolge una funzione meramente amministrativa e non può ampliare la nozione di “messa in circolazione” ai casi di puro transito internazionale.
La Corte ha altresì respinto il richiamo alla sentenza Cass. pen. Sez. IV, 26 aprile 2017, n. 25030, rilevando che in quel giudizio la merce era custodita in un magazzino doganale – considerato a tutti gli effetti “territorio italiano” ai sensi dell’art. 6 cod. pen. – e la fattura era emessa da un soggetto nazionale, circostanze del tutto assenti nel caso di specie. Nel caso di A.A., invece, gli accendini si trovavano ancora a bordo della nave e la fattura era stata emessa in Turchia: nessuna condotta finalizzata alla vendita in Italia era stata posta in essere né erano emerse prove di destinazione al mercato interno.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che, qualora emergessero elementi concreti tali da dimostrare un progetto di introduzione sul mercato nazionale – come un atto di detenzione finalizzato alla distribuzione in Italia o atti preparatori compatibili con l’effettiva immissione in circolazione – la mera detenzione potrebbe integrare il tentativo di reato, mentre la successiva effettiva immissione completerebbe la fattispecie. In definitiva, la sentenza n. 20191/2025 riafferma con nettezza il principio di stretta interpretazione dell’art. 517 c.p.: la “messa in circolazione” di prodotti con segni mendaci si realizza solo quando vi sia un concreto collegamento con il mercato interno, evitando così un’ingiustificata estensione del diritto penale a operazioni meramente formali.
13.07.2026