20.04.2026 Icon

Marchi d’impresa e qualità immateriale nel lusso: la CGUE estende il giudizio di ingannevolezza ai valori evocativi del savoir-faire storico

La sentenza in commento introduce un principio destinato a riflettersi in modo rilevante sulla prassi di registrazione e opposizione in materia di marchi del lusso: l’ingannevolezza di cui all’art. 3, par. 1, lett. g), della direttiva 2008/95/CE non attiene soltanto a caratteristiche materiali e verificabili del prodotto, ma si estende anche a rappresentazioni di valore immateriale – il prestigio, l’eredità storica, il savoir-faire plurisecolare – ogniqualvolta queste siano idonee a incidere sulla percezione della qualità da parte del consumatore di riferimento.

Corte di Giustizia dell’Unione Europea il 26 marzo 2026 nella causa C-412/24

Il caso Goyard e i marchi con riferimento storico

La controversia originava dalla contestazione mossa da Goyard ST-Honoré nei confronti dei marchi “Fauré Le Page Paris 1717” registrati per prodotti di pelletteria. L’elemento numerico “1717” veniva letto dall’opponente come idoneo a evocare, nella mente del pubblico, l’esistenza di una maison pluricentenaria dotata di un know-how consolidato nel tempo: circostanza priva di riscontro nella realtà, atteso che la società titolare dei marchi era stata costituita soltanto nel 2009. La storica Maison originaria – attiva nella vendita di armi e accessori sin dal 1716 – era stata sciolta nel 1992, con conseguente interruzione di qualsiasi continuità operativa.

Il punto giuridico cruciale affrontato dalla Corte riguarda la nozione di caratteristiche del prodotto ai fini del giudizio di ingannevolezza. L’Avvocato Generale Emiliou aveva proposto un’interpretazione restrittiva, circoscrivendo la rilevanza dell’anno ai soli elementi designativi del prodotto secondo la domanda di registrazione e escludendo dall’analisi le circostanze esterne al segno, come l’effettiva data di costituzione del titolare. La Corte, pur condividendo l’impostazione di fondo, se ne discosta in un punto qualificante: per i beni di lusso, la qualità rilevante ai sensi della disposizione non è esclusivamente quella tecnica o funzionale, ma comprende anche lo stile e l’immagine di prestigio, richiamando in tal senso il precedente Copad (C-59/08).

Il ruolo del savoir-faire nel settore del lusso

Ne discende che l’evocazione di un savoir-faire storico attraverso un elemento numerico percepito come anno di fondazione può costituire, ove quel savoir-faire non esista, un inganno sulle caratteristiche del prodotto ai sensi della norma. La verifica in concreto – se il numero sia effettivamente percepito quale anno di fondazione, e se tale percezione si traduca in un’attesa di qualità non soddisfatta – è rimessa al giudice nazionale, che deve valutare il marchio nel suo insieme, incluso l’elemento denominativo “Paris” in combinazione con “1717”.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia segna un’importante apertura verso una concezione ampia del rischio di inganno, coerente con la specificità del settore del lusso ove la componente simbolica e identitaria del marchio costituisce parte integrante del valore commerciale del prodotto. Ciò comporta, sul piano pratico, una maggiore esposizione a contestazioni di nullità per quei segni che incorporino riferimenti temporali non corrispondenti alla storia effettiva del titolare, specie quando il contesto merceologico renda quei riferimenti particolarmente pregnanti nella formazione del convincimento del consumatore.

Autore Roberto Plebani

Associate

Milano

r.plebani@lascalaw.com

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