La Corte di Cassazione si è recentemente pronunciata su un ricorso per regolamento di competenza in una controversia riguardante la contraffazione di un brevetto industriale. In questa decisione, la Corte ha ribadito l’importanza dell’art. 120 del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. n. 30/2005), che disciplina la competenza giurisdizionale e territoriale nelle azioni legate alla proprietà industriale.
La disputa verteva sulla competenza territoriale tra il Tribunale di Venezia e quello di Milano, entrambi dotati di Sezioni Specializzate per le imprese. Il contenzioso era nato dalla richiesta di una delle parti, che aveva sviluppato un pannello edilizio, di ottenere dal Tribunale di Venezia una pronuncia che il proprio prodotto non interferisse con i diritti di un brevetto europeo detenuto dalla controparte. Inoltre, era stata avanzata una richiesta di dichiarazione di nullità del brevetto per mancanza di novità e altezza inventiva. La controparte, però, aveva eccepito l’incompetenza del Tribunale di Venezia, sostenendo che il processo dovesse essere trasferito al Tribunale di Milano, in quanto, durante la registrazione del brevetto, era stato eletto domicilio a Milano.
L’art. 120 del Codice della Proprietà Industriale delinea i principi di competenza territoriale, individuando il foro generale presso il convenuto e specificando criteri relazionali. In particolare, per le persone fisiche, il foro è determinato nel luogo della residenza o del domicilio del convenuto, mentre per le persone giuridiche, si considera la sede legale.
Il comma 3 di questo articolo introduce il criterio del “domicilio eletto”, stabilendo che l’indicazione di domicilio effettuata al momento della registrazione vale come elezione di domicilio esclusivo, ai fini della competenza giurisdizionale. Questo criterio garantisce stabilità e certezza nei procedimenti legati ai diritti di proprietà industriale.
Il Tribunale di Venezia, quindi, ha ritenuto di mantenere la propria competenza, affermando che il domicilio eletto dalla convenuta presso il mandatario a Milano fosse irrilevante, in quanto il foro del domicilio eletto previsto dall’art. 120, comma 3, prevale sugli altri fori previsti dal comma 2. Ha rigettato l’eccezione di incompetenza basandosi sul criterio del forum commissi delicti, poiché il pannello edilizio era stato prodotto a Venezia.
Insoddisfatta della decisione, la parte detentrice del brevetto ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione, sollevando due principali motivi: da un lato, si sosteneva che il Tribunale di Venezia avesse fondato la sua decisione su fatti non dimostrati, in particolare riguardo al luogo di produzione del pannello; dall’altro, si denunciava una errata interpretazione dell’art. 120, secondo cui il foro del domicilio eletto avrebbe dovuto prevalere sul luogo di commissione dell’illecito.
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo, stabilendo che il Tribunale di Venezia aveva commesso un errore nel non dare priorità al domicilio eletto. Questa normativa prevede che, nelle controversie relative a brevetti e marchi, il domicilio eletto al momento della registrazione debba prevalere sui criteri generali di competenza territoriale.
Con questa sentenza, la Cassazione ha chiarito che il criterio del domicilio eletto prevale su altri criteri di competenza territoriale, come il luogo di residenza del convenuto o il luogo della presunta commissione del fatto illecito. Tuttavia, è importante notare che la proposizione di un’azione di accertamento negativo della contraffazione non consente l’applicazione della regola del forum commissi delicti di cui al comma 6 dell’art. 120 c.p.i.
Infatti, con l’azione di accertamento negativo della contraffazione, l’attore non agisce a tutela di un proprio diritto che ritiene leso da un fatto altrui, ma deduce la “non lesività” di fatti a sé medesimo ascritti nei riguardi del convenuto titolare di un brevetto o di una registrazione. Questa fattispecie è estranea a quella disciplinata dall’art. 120, comma 6, e non consente la deroga della disciplina della competenza come prevista dall’art. 120, comma 3, c.p.i., in presenza di domicilio eletto del convenuto, ove quest’ultimo non abbia esplicitato una domanda riconvenzionale volta a ottenere l’accertamento della contraffazione.
L’interpretazione del comma 6 dell’art. 120 c.p.i. evidenzia che il forum commissi delicti è previsto in favore del preteso danneggiato/attore. È possibile ricorrere in presenza di una pluralità di condizioni coesistenti, ossia che vi sia stato o sia prospettato un fatto lesivo e che questo “fatto sia stato lesivo di un diritto dell’attore”, mentre non rileva il “fatto non lesivo” o il “fatto lesivo del diritto del convenuto”. Pertanto, la riconosciuta possibilità di agire con un’azione di accertamento negativo ex comma 6-bis c.p.i. e la riconosciuta applicabilità dei criteri di competenza come definiti nell’art. 120 c.p.i. non comportano affatto una modifica indotta del comma 6, come sembra ritenere il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata di Imprese. Questo chiarimento della Cassazione contribuisce a delineare con maggiore precisione le dinamiche giuridiche legate alle controversie in materia di proprietà industriale, garantendo un’adeguata tutela dei diritti e un giusto processo.