01.08.2025 Icon

Quando l’incapacità naturale incontra il diritto al lavoro

La sentenza n. 111 del 2025 della Corte Costituzionale segna una svolta epocale nella tutela dei diritti dei lavoratori più vulnerabili. La pronuncia, depositata il 18 luglio 2025, affronta una questione di straordinaria rilevanza: può un lavoratore in stato di incapacità naturale essere privato del diritto di impugnare il proprio licenziamento per il solo fatto di non aver rispettato i termini decadenziali?

Il caso concreto: incapacità naturale e licenziamento disciplinare

La vicenda origina da una storia drammatica: una lavoratrice colpita da grave crisi depressiva con dissociazione dalla realtà dall’estate del 2015 al maggio 2016 aveva ricevuto una lettera di licenziamento disciplinare il 10 settembre 2015. La donna si trovava in uno stato di totale incapacità di intendere e di volere che le impediva di comprendere la portata dell’atto ricevuto. Solo dopo essere stata sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio e aver riacquistato la pienezza delle facoltà cognitive, aveva tentato di impugnare il licenziamento, ma ormai i termini di decadenza erano spirati.

La disciplina ordinaria: rigidità dei termini decadenziali

L’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604 aveva costruito un rigido sistema di termini decadenziali: il lavoratore licenziato deve impugnare il provvedimento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, pena la perdita definitiva del diritto di contestarlo. La riforma del 2010 aveva reso il meccanismo ancora più severo, introducendo un duplice binario decadenziale.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità: nessuna sospensione

La giurisprudenza di legittimità aveva sviluppato un orientamento granitico sulla irrilevanza dell’incapacità naturale. Come evidenziato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 27483 del 2023, il termine per l’impugnazione del licenziamento era considerato insuscettibile sia di interruzione sia di sospensione, senza che potessero rilevare le condizioni soggettive del destinatario.

La svolta delle Sezioni Unite: la questione di legittimità costituzionale

Le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza n. 23874 del 5 settembre 2024, hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, ritenendo che la disposizione si ponesse in contrasto con molteplici parametri costituzionali: violazione dell’art. 3 Cost. sotto il duplice profilo della ragionevolezza e dell’uguaglianza; violazione degli artt. 4, 24 e 35 Cost. per la compressione del diritto di azione del lavoratore; violazione dell’art. 32 Cost. per l’omessa considerazione dello stato di incapacità naturale derivante da malattia; violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità.

La decisione della Corte Costituzionale: una tutela effettiva e proporzionata

La Corte Costituzionale ha accolto le questioni di legittimità costituzionale, ma con una soluzione diversa da quella prospettata dal giudice rimettente. Anziché differire la decorrenza del termine, la Consulta ha optato per una soluzione più equilibrata: l’esonero dall’onere della previa impugnazione stragiudiziale per il lavoratore che versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, mantenendo fermo lo sbarramento finale di duecentoquaranta giorni.

La Corte ha riconosciuto che nelle situazioni di incapacità naturale il lavoratore viene a trovarsi nella impossibilità o nella oggettiva difficoltà di scongiurare la consumazione del diritto alla tutela giurisdizionale. Come evidenziato dalla Consulta, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli materiali che si frappongono al godimento effettivo dei diritti costituzionali per le persone affette da fragilità.

La decisione produce effetti di straordinaria rilevanza pratica. Il lavoratore che si trovi in condizione di incapacità naturale al momento della ricezione del licenziamento potrà impugnare direttamente il provvedimento entro il complessivo termine di duecentoquaranta giorni, mediante il deposito del ricorso o la comunicazione della richiesta di conciliazione.

Questa soluzione evita di pretendere dal lavoratore colpito da incapacità naturale di manifestare la volontà di reagire entro un termine che potrebbe risultare insufficiente, garantendo al contempo che la stabilizzazione degli effetti dell’atto datoriale intervenga entro lo stesso termine fisso previsto per il caso di impugnazione extragiudiziale tempestiva.

Gli effetti della sentenza: più diritti per i lavoratori fragili

La pronuncia in commento introduce importanti principi di portata generale destinati a influenzare l’intero sistema della tutela dei diritti dei lavoratori. La decisione rafforza il principio secondo cui il diritto di difesa non può essere meramente formale, ma deve essere effettivo e sostanziale, riconoscendo che la condizione di fragilità non può comportare la perdita dei diritti fondamentali.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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