Con la sentenza n. 441/2025 il Tribunale di Ravenna affronta l’applicazione dell’art. 19 della Legge 203/2024, che ha modificato l’art. 26, comma 7-bis del D.Lgs. 151/2015, introducendo una presunzione legale per cui l’assenza ingiustificata protratta del lavoratore si qualifichi come manifestazione tacita della volontà di dimettersi.
Un lavoratore, assunto il 1° aprile 2023, risulta assente ingiustificatamente dal 23 aprile al 6 maggio 2025 (14 giorni). Il datore di lavoro comunica all’Ispettorato del Lavoro la risoluzione del rapporto invocando la nuova disposizione. Il lavoratore agisce in giudizio chiedendo la reintegrazione e il pagamento delle retribuzioni omesse.
La Legge 203/2024 colma un vuoto della previgente disciplina: secondo la normativa abrogata, infatti, l’abbandono del posto non poteva essere qualificato come dimissioni per volontà del lavoratore, ma doveva necessariamente avvenire attraverso un procedimento disciplinare, trasformando paradossalmente il recesso in un licenziamento imputabile al datore. Ciò produceva effetti distorsivi sul piano previdenziale (spettanza della NASPI, qualificazione della disoccupazione come involontaria, etc.).
La nuova norma, che introduce una presunzione legale per cui l’assenza ingiustificata protratta manifesta una volontà tacita di dimettersi, rimane strutturalmente vaga: non chiarisce se il termine rilevante sia quello previsto dai CCNL per il licenziamento disciplinare (ordinariamente 4 giorni) oppure un termine diverso e più ampio. Nel caso concreto, il datore ha attivato la procedura dopo 14 giorni, scelta che il Tribunale giudica illegittima.
Il Tribunale segue l’insegnamento della Corte Costituzionale, evidenziando come le norme non si dichiarano incostituzionali per il fatto che potrebbero essere interpretate contro la Costituzione; al contrario, il giudice deve interpretarle in modo costituzionalmente conforme, cercando di attribuire alla fattispecie un senso compiuto e una razionalità.
L’argomentazione procede dunque con il bilanciamento tra due principi in tensione: da un lato, la previgente disciplina (che qualificava l’abbandono come licenziamento datoriale) era irragionevole perché trasformava un comportamento chiaramente imputabile al lavoratore in un’azione del datore, con conseguenze distorsive sul piano previdenziale; dall’altro, la nuova disposizione non può ricavare una presunzione assoluta di volontà dimissionaria da un comportamento ambiguo per brevità dell’assenza.
In definitiva, la conclusione a cui giunge il tribunale è che il legislatore ha inteso identificare un termine ragionevolmente ampio come base fattuale della presunzione, individuato in quello legale di 15 giorni.
Pertanto, è possibile trarre due conseguenze fondamentali:
- non rilevano i termini disciplinari dei CCNL (ordinariamente 4 giorni): tali termini sono eccessivamente brevi per inferire, con presunzione legale assoluta, una volontà dimissionaria, ma servono invece termini “ad hoc” sufficientemente ampi;
- Il termine contrattuale non può derogare in peius i 15 giorni legali, che rappresentano un parametro costituzionalmente ragionevole fondato sul bilanciamento tra tutela lavoristica e libertà di impresa.
05.12.2025