La sentenza in oggetto affronta una delle questioni di maggiore attualità e complessità nell’ambito della somministrazione di lavoro a termine, fissando punti fermi interpretativi su durata massima dei contratti, effetti del loro superamento e possibilità di conversione del rapporto in capo all’utilizzatore.
La Corte di Cassazione interviene su un caso emblematico di reiterazione di contratti di somministrazione oltre i limiti di legge, in cui un lavoratore, assunto tramite 47 contratti a termine da un’agenzia di somministrazione e inviato presso la stessa società utilizzatrice per 37 mesi e due giorni, agisce impugnando la violazione dei limiti di durata fissati dal d.lgs. n. 81/2015.
Gli ultimi tre rapporti, unici non prescritti, portano la Corte d’Appello di Brescia a riconoscere la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società utilizzatrice, ritenendo superato il tetto massimo di 24 mesi.
La Suprema Corte chiarisce che, a seguito del d.lgs. 81/2015 modificato dal d.l. 87/2018 (convertito dalla l. 96/2018), il limite massimo di 24 mesi si applica non solo al rapporto tra agenzia e lavoratore, ma si irradia sulla relazione trilaterale tra agenzia, lavoratore e utilizzatore. La regola – salvo specifiche deroghe o assunzioni a tempo indeterminato da parte dell’agenzia – impone che il lavoratore non possa prestare servizio presso lo stesso utilizzatore, per mansioni equivalenti, oltre i due anni complessivi.
Viene ribadita l’inclusione nei 24 mesi anche dei contratti non più impugnabili per decadenza. La Cassazione, già con la sentenza n. 22861/2022, aveva affermato che la decadenza agisce solo quanto alla possibilità di tutela giurisdizionale, ma non inficia la considerazione storico-fattuale dei periodi lavorati nella stessa missione per la valutazione del tetto temporale.
Superato il limite dei 24 mesi, si produce una nullità di sistema che travolge tanto il rapporto tra somministratore e lavoratore quanto quello commerciale sottostante, consentendo al lavoratore la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con l’utilizzatore ex art. 38 d.lgs. 81/2015. La Cassazione evidenzia come questa soluzione sia conforme ai principi unionali, alle esigenze di tutela effettiva e all’obiettivo di evitare l’elusione delle norme sui contratti a termine.
La Corte offre una ricostruzione della struttura trilatera della somministrazione sottolineando che i rapporti, seppur autonomi, sono funzionalmente collegati. La disciplina dei limiti temporali serve a evitare abusi e ad impedire frazionamenti pretestuosi tali da svuotare di contenuto le tutele dei lavoratori. L’estensione delle regole, tanto al contratto commerciale tra agenzia e utilizzatore quanto al rapporto lavorativo, si fonda tanto su logica sistematica quanto su plurimi richiami giurisprudenziali e dottrinali.
Rileva la stretta adesione della soluzione della Suprema Corte agli orientamenti della Corte di Giustizia UE (sent. 14 ottobre 2020, causa C-681/18; sent. 17 marzo 2022, causa C-232/20), che impongono il rispetto della temporaneità reale della missione, quale elemento strutturale della somministrazione. Viene espressamente ribadito che l’abuso o l’elusione – anche attraverso contratti formalmente leciti ma sostanzialmente reiterati – legittima l’intervento ricostruttivo a favore del lavoratore.
Viene dunque formulato il seguente principio di diritto: “La reiterazione di missioni a termine dello stesso lavoratore in somministrazione presso il medesimo utilizzatore e per lo svolgimento delle medesime mansioni, soggetta al limite temporale complessivo di 24 mesi previsto dal d.lgs. 81/2015 come modificato, comporta, in caso di superamento, la nullità dei contratti della sequenza trilatera e la possibilità per il lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto di lavoro subordinato direttamente in capo all’utilizzatore”.
La sentenza completa il percorso di estensione della tutela rispetto a derive elusive dell’istituto, valorizzando un’interpretazione costituzionalmente orientata e conforme al diritto europeo nei sistemi a forte flessibilità del lavoro. Sul piano pratico, la decisione offre una linea netta per giudici, consulenti e operatori: la soglia dei 24 mesi è barriera invalicabile, il cui superamento travolge le strutture contrattuali e impone la stabilizzazione in capo all’utilizzatore, con buona pace di tentativi di aggiramento tramite frazionamenti o pratiche di rinnovo seriale.
19.12.2025