20.06.2025 Icon

L’anticipazione del TFR tra legalità e abuso: quando la prassi contrattuale snatura l’istituto

Con la recente sentenza n. 13525 del 20 maggio 2025 la Corte di Cassazione affronta una questione di particolare rilevanza pratica nel diritto del lavoro: i limiti entro cui è possibile derogare alla disciplina legale dell’anticipazione del trattamento di fine rapporto attraverso accordi individuali. La pronuncia, che ha accolto il ricorso dell’INPS contro una decisione della Corte d’Appello di Bologna, offre importanti chiarimenti sui confini tra autonomia contrattuale e rispetto dell’impianto normativo codicistico.

Il caso riguardava un’azienda che aveva previsto, attraverso un verbale di accertamento, l’erogazione mensile di anticipazioni del TFR ai propri dipendenti in busta paga, senza alcuna specifica causale e con carattere di continuità. L’INPS aveva contestato tale prassi, ritenendo che le somme così erogate dovessero essere considerate retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale, piuttosto che legittime anticipazioni del TFR.

La questione si inserisce nel più ampio dibattito sui rapporti tra la disciplina imperativa dell’art. 2120 c.c. e le possibilità di deroga offerte dal comma finale della stessa norma, che consente “condizioni di miglior favore” stabilite dai contratti collettivi o da patti individuali. Il problema interpretativo centrale riguarda l’estensione di tale clausola di favore: fino a che punto è possibile modificare l’istituto dell’anticipazione senza snaturarne la funzione e la struttura normativa?

La Corte d’Appello di Bologna aveva ritenuto legittima l’anticipazione mensile, considerando che l’autonomia contrattuale potesse derogare ai limiti legali in senso favorevole al lavoratore. Tuttavia, questa interpretazione si scontrava con i principi fondamentali che governano l’istituto dell’anticipazione del TFR e con le esigenze di tutela del sistema contributivo previdenziale.

La Suprema Corte ha sviluppato la propria argomentazione attraverso tre passaggi logici fondamentali, che delineano con chiarezza i confini dell’istituto dell’anticipazione del TFR.

Lo schema legale dell’anticipazione del TFR è costruito su presupposti specifici e inderogabili. In particolare, l’art. 2120 c.c. prevede la necessità di causali tipiche per l’anticipazione (ad esempio, spese sanitarie straordinarie o acquisto della prima casa); la regola dell’una tantum, per cui l’anticipazione è possibile una sola volta nel corso del rapporto; l’importo massimo del 70% del TFR maturato; il requisito minimo di otto anni di anzianità lavorativa; i limiti quantitativi annuali (10% degli aventi diritto, 4% del totale dei dipendenti).

La Corte ha precisato che le “condizioni di miglior favore” di cui all’ultimo comma del citato articolo devono essere interpretate come possibilità di ampliare i limiti fissati dalla norma, non di snaturare completamente il meccanismo dell’anticipazione. È quindi possibile prevedere importi superiori al 70% o causali aggiuntive, ma non eliminare completamente il carattere eccezionale e una tantum dell’istituto.

Il secondo profilo di illegittimità individuato dalla Cassazione riguarda l’incompatibilità tra l’anticipazione mensile e il meccanismo di accantonamento del TFR. L’anticipazione mensile, priva di causale specifica, contrasta irrimediabilmente con l’accantonamento mensile del TFR, trasformando quello che dovrebbe essere un meccanismo eccezionale in un sistema ordinario di erogazione retributiva.

La sentenza sottolinea come l’anticipazione del TFR operata in modo continuativo mediante accredito mensile snatura la funzione dell’anticipazione quale deroga eccezionale alla regola generale dell’accantonamento. In questo modo, l’anticipazione non è più una misura straordinaria per far fronte a esigenze specifiche, ma diventa un sistema pattizio che svuota il meccanismo legale del TFR.

La Corte ha concluso che le somme erogate mensilmente a titolo di anticipazione TFR, in assenza di causale specifica e con carattere di continuità, devono essere qualificate come retribuzione soggetta a obbligazione contributiva. Questa conclusione deriva logicamente dalla constatazione che tali erogazioni non rispettano i presupposti normativi dell’anticipazione e si configurano invece come un incremento retributivo mascherato.

La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che distingue tra le vere anticipazioni del TFR, soggette alla disciplina dell’art. 2120 c.c., e le erogazioni che, pur formalmente qualificate come anticipazioni, sostanzialmente costituiscono retribuzione. La qualificazione giuridica delle somme deve prevalere sulla denominazione formale utilizzata dalle parti.

La pronuncia della Cassazione merita alcune considerazioni critiche che ne evidenziano tanto gli aspetti positivi quanto le possibili criticità applicative.

Vengono chiariti i confini dell’autonomia contrattuale in materia di anticipazione del TFR, fornendo criteri interpretativi chiari e operativi. La distinzione tra ampliamento dei limiti legali e snaturamento dell’istituto rappresenta un contributo significativo alla certezza del diritto, offrendo agli operatori parametri oggettivi per valutare la legittimità delle prassi aziendali.

Particolarmente apprezzabile è l’approccio sistematico della Corte, che non si limita a una valutazione formale degli accordi, ma analizza la compatibilità delle prassi contrattuali con la ratio e la struttura dell’istituto. La decisione contribuisce inoltre a contrastare fenomeni elusivi che, attraverso l’utilizzo improprio dell’istituto dell’anticipazione, mirano a sottrarre masse retributive alla contribuzione previdenziale. La qualificazione di tali somme come retribuzione soggetta a contribuzione rappresenta un importante presidio di legalità.

In conclusione, la decisione della Cassazione rappresenta un importante punto di riferimento per la corretta applicazione della disciplina dell’anticipazione del TFR, offrendo criteri interpretativi chiari e contribuendo alla certezza del diritto. Tuttavia, la rigidità dell’approccio adottato potrebbe richiedere un bilanciamento con le esigenze di flessibilità del mercato del lavoro, aprendo la strada a possibili interventi normativi di riforma dell’istituto.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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