06.06.2025 Icon

La nuova circolare ministeriale sui c.d. “riders”

La Circolare n. 9 del 18 aprile 2025 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rappresenta un significativo tentativo di sistematizzazione della complessa disciplina applicabile ai ciclo-fattorini delle piattaforme digitali, comunemente noti come riders. Il documento ministeriale si inserisce in un contesto normativo caratterizzato da una stratificazione di fonti che spazia dal decreto legislativo n. 81/2015 alla recente Direttiva UE 2024/2831, creando un quadro di riferimento che necessitava di chiarimenti interpretativi.

L’intervento ministeriale si fonda sul riconoscimento dell’eterogeneità delle modalità organizzative che caratterizzano il lavoro tramite piattaforme digitali, superando l’approccio riduzionista che tendeva a ricondurre forzosamente tutti i rapporti alla subordinazione.

La Circolare abbraccia il principio del “primato dei fatti”, già consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e ora codificato dalla normativa europea, secondo cui la qualificazione del rapporto deve basarsi sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione piuttosto che sulla formale denominazione contrattuale.
Il documento ministeriale identifica tre possibili configurazioni giuridiche per l’attività dei riders: il lavoro autonomo genuino, il rapporto di lavoro subordinato e le collaborazioni etero-organizzate ex art. 2 del d.lgs. n. 81/2015. Questa tripartizione riflette la complessità del fenomeno e la necessità di adottare un approccio caso per caso, in linea con l’orientamento giurisprudenziale consolidato.

Per quanto riguarda il lavoro autonomo, la Circolare fornisce indicazioni precise sui requisiti che devono sussistere per configurare una genuina autonomia. L’assenza di poteri di controllo, direzione e sanzionatori da parte della piattaforma, unitamente alla reale facoltà del prestatore di non accettare incarichi senza subire conseguenze pregiudizievoli, costituiscono gli elementi distintivi di questa configurazione. Tuttavia, anche in presenza di lavoro autonomo, il Capo V-bis del d.lgs. n. 81/2015 garantisce comunque un nucleo minimo di tutele, incluso il compenso minimo orario e la copertura assicurativa INAIL.

Il cuore della Circolare risiede nell’individuazione dei criteri distintivi per la qualificazione dei diversi rapporti di lavoro. Per il lavoro subordinato, il documento richiama i tradizionali elementi dell’art. 2094 c.c., declinandoli però alle specificità del lavoro tramite piattaforme digitali. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la subordinazione può manifestarsi attraverso direttive specifiche e vincolanti trasmesse tramite app, controllo pervasivo mediante geolocalizzazione e sistemi di punteggio che operano come meccanismi premiali/sanzionatori.
Un aspetto particolarmente innovativo della Circolare riguarda l’identificazione del lavoro intermittente come tipologia contrattuale più adatta per disciplinare i rapporti di lavoro subordinato dei riders. Questa scelta si giustifica per la natura discontinua dell’attività, che ben si adatta alla definizione di lavoro intermittente ex articolo 13 del d.lgs. n. 81/2015. La Circolare affronta anche la delicata questione dell’indennità di disponibilità, stabilendo che questa spetti solo per i periodi in cui il rider è effettivamente vincolato alla piattaforma in attesa di ricevere ordini.
Le collaborazioni etero-organizzate rappresentano forse l’aspetto più complesso della disciplina. La Circolare chiarisce che questa categoria si applica quando, pur in assenza di subordinazione in senso stretto, le modalità di esecuzione della prestazione sono organizzate dal committente. L’etero-organizzazione, per costante giurisprudenza, si configura quando sussiste autonomia nella fase genetica del rapporto ma non in quella funzionale, con la piattaforma che detta puntualmente le modalità di esecuzione dell’attività.

Sul piano previdenziale, la Circolare conferma il principio del parallelismo tra disciplina lavoristica e previdenziale. Per i rapporti subordinati ed etero-organizzati si applica l’iscrizione all’AGO dell’INPS, mentre per il lavoro autonomo rimane ferma l’iscrizione alla Gestione Separata. Particolarmente significativa è la precisazione relativa alla copertura INAIL, che si applica uniformemente a tutte le tipologie di rapporto, con differenze solo nell’imponibile retributivo da assumere per il calcolo dei premi.

In conclusione, la Circolare n. 9/2025 rappresenta un passo avanti significativo nella sistematizzazione della disciplina applicabile ai riders, ma evidenzia anche i limiti degli strumenti interpretativi di fronte a fenomeni che richiederebbero interventi normativi più incisivi.

L’auspicio è che questo documento possa costituire la base per un dialogo costruttivo tra istituzioni, parti sociali e operatori del settore, finalizzato all’elaborazione di soluzioni normative più efficaci e durature. Solo attraverso un approccio integrato, che coniughi certezza giuridica e flessibilità applicativa, sarà possibile garantire adeguate tutele ai lavoratori delle piattaforme digitali senza compromettere l’innovazione tecnologica e organizzativa che caratterizza questo settore in rapida evoluzione.

Autore Pasquale Parisi

Associate

Milano

p.parisi@lascalaw.com

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