Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 1063/2025 del 16 aprile 2025, affronta un’interessante questione in materia di diritto di precedenza nei contratti a tempo determinato, fornendo importanti chiarimenti sul rapporto tra la disciplina legale e quella contrattuale collettiva.
La controversia riguarda una lavoratrice che aveva prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per circa 6 mesi come addetta al bookshop, con qualifica di impiegata di 3° livello del CCNL Multiservizi. Dopo la cessazione del rapporto, la lavoratrice aveva esercitato il diritto di precedenza per nuove assunzioni mediante PEC del 29 febbraio 2024. La società datrice non aveva fornito riscontro e, secondo quanto dedotto dalla ricorrente, aveva proceduto a nuove assunzioni per mansioni analoghe.
Il nodo centrale della controversia riguarda l’operatività del diritto di precedenza disciplinato dall’art. 24 del d.lgs. n. 81/2015, secondo cui, “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi“.
Il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso sulla base di un’attenta analisi del rapporto tra fonte legale e contrattuale. In particolare, il giudice ha rilevato che il CCNL Multiservizi, a seguito dell’accordo di rinnovo dell’8 giugno 2021, ha legittimamente derogato in peius alla previsione legale, innalzando da 6 a 12 mesi il periodo minimo di attività lavorativa necessario per la maturazione del diritto di precedenza.
La decisione si fonda su due argomenti principali:
1. La clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 24, comma 1, d.lgs. 81/2015 (“salvo diversa disposizione dei contratti collettivi”) attribuisce espressamente alla contrattazione collettiva il potere di derogare alla disciplina legale;
2. L’applicabilità del CCNL Multiservizi al rapporto di lavoro era pacifica tra le parti, essendo il contratto collettivo espressamente richiamato nel contratto individuale e la sua applicazione non contestata in ricorso.
La sentenza si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale. Come già evidenziato dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 10269/2021, la contrattazione collettiva può legittimamente derogare alla disciplina legale del contratto a termine, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge. Peraltro, come anche chiarito dalla Corte d’Appello di Milano, il diritto di precedenza costituisce una limitazione eccezionale della libertà del datore di lavoro, che non può essere oggetto di interpretazione estensiva.
La sentenza in commento, dunque, conferma la legittimità delle deroghe in peius operate dalla contrattazione collettiva in materia di diritto di precedenza nei contratti a termine, purché tale facoltà sia espressamente prevista dalla legge. La decisione valorizza il ruolo dell’autonomia collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro, confermando che le parti sociali possono modulare le tutele legali in funzione delle specifiche esigenze del settore, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
La pronuncia fornisce inoltre utili indicazioni operative per gli operatori del diritto, evidenziando l’importanza di verificare attentamente la disciplina contrattuale collettiva applicabile, che può significativamente incidere sui presupposti e sulle modalità di esercizio dei diritti dei lavoratori.