Con la recente ordinanza n. 23578 del 20 agosto 2025 la Suprema Corte si è pronunciata su un’importante questione relativa ai controlli investigativi privati a danno di un lavoratore in malattia, ponendo un freno all’ingerenza nella vita privata del dipendente.
Controlli investigativi e malattia: il caso di un dirigente licenziato
La controversia nasce dal licenziamento di un dirigente, a cui la società ha contestato la violazione dell’obbligo di reperibilità durante un periodo di malattia, come stabilito dalla legge e dal contratto collettivo. La società, per supportare la sua decisione, si era basata su un report investigativo privato.
Il giudizio d’appello: violazione dei principi di privacy e proporzionalità
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, e la Corte d’Appello di Venezia ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento, sostenendo che il controllo investigativo era stato avviato senza un ragionevole sospetto di illecito e in violazione dei principi di proporzionalità e minimizzazione. Inoltre, la Corte ha ritenuto che i dati raccolti non potessero essere utilizzati come prova, poiché acquisiti in violazione del diritto alla protezione dei dati personali del lavoratore.
La difesa della società: i motivi di ricorso in Cassazione
Avverso la sentenza di secondo grado la società ha promosso ricorso per Cassazione, articolando tre motivi di gravame.
Primo motivo: il tema privacy è rilevabile anche in appello
Con il primo motivo la società ha eccepito che la Corte d’Appello avesse esaminato questioni relative alla privacy e al trattamento dei dati personali che non erano state sollevate nel giudizio di primo grado. La Cassazione ha respinto l’eccezione, ribadendo un principio consolidato: il giudizio di appello, pur limitato ai motivi specifici di impugnazione, si estende anche alle questioni implicite o connesse a quelle censurate. Poiché il lavoratore aveva fin da subito contestato la legittimità dei controlli, la questione sull’uso delle prove era pienamente devoluta al giudice d’appello.
Secondo motivo: un pedinamento sproporzionato e lesivo
Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato che il controllo investigativo non fosse un “controllo difensivo in senso stretto”, ma piuttosto una verifica sul rispetto di un obbligo contrattuale. La Cassazione ha ritenuto la sentenza d’appello pienamente conforme ai principi sui controlli difensivi, confermando la valutazione della Corte d’Appello che aveva descritto il pedinamento come “certamente invasivo sul piano della vita privata del lavoratore”. Il pedinamento, avvenuto per 16 giorni, durante le festività natalizie e per un’intera giornata (dalle 7:00 alle 20:00), era andato ben oltre le fasce di reperibilità, coinvolgendo non solo il lavoratore ma anche la sua famiglia e terze persone. Un’ulteriore prova della sua inutilità è che la società avrebbe potuto semplicemente richiedere una visita fiscale all’INPS per verificare le violazioni. La Corte ha ribadito che la valutazione sull’intrusività del controllo costituisce questione di fatto non sindacabile in sede di legittimità.
Terzo motivo: il sospetto generico non basta
La società ha contestato infine l’interpretazione rigorosa della Corte d’Appello sul concetto di “sospetto” necessario per avviare un’indagine, sostenendo che sarebbe sufficiente una “mera ipotesi” di illecito. La Cassazione ha dichiarato che questa censura è inammissibile, in quanto richiede una rivalutazione dei fatti, cosa che esula dalla sua competenza. L’onere di provare l’esistenza di un ragionevole sospetto prima di avviare un’indagine investigativa privata ricade sempre sul datore di lavoro, e pertanto, in assenza di prove concrete di un comportamento illecito, i controlli investigativi non sono legittimi.
Un principio chiaro: sì alla tutela aziendale, ma nel rispetto dei diritti
La sentenza della Cassazione n. 23578/2025 rafforza la tutela del lavoratore contro i controlli investigativi invasivi e ingiustificati. Il principio è chiaro: un’indagine privata, seppur legittima per la tutela del patrimonio aziendale, deve sempre essere proporzionata, limitata e basata su un fondato sospetto di illecito. La mera ipotesi o il semplice sospetto generico non sono sufficienti a giustificare un’attività di sorveglianza che compromette il diritto del lavoratore alla riservatezza e alla protezione dei propri dati personali.
19.12.2025