29.10.2026 Icon

In caso di sopravvenuto sequestro conservativo delle partecipazioni, la legittimazione ad impugnare una delibera assembleare rimane in capo ai soci?

Nel caso in cui le quote di una S.r.l. siano oggetto di un sopravvenuto sequestro conservativo, intervenuto in corso di causa, il socio titolare di tali quote perde la sua legittimazione a far valere l’annullamento di una delibera assembleare e il custode nominato diventa l’unico soggetto legittimato a intervenire nel giudizio pendente per coltivarne gli effetti.

Tribunale di Venezia, Sezione Impresa, sentenza del 15 gennaio 2025, n. 221

La vicenda

Il principio è stato confermato dal Tribunale di Venezia che, con la sentenza n. 221/2025, ha esaminato l’impugnazione di una delibera assembleare di una S.r.l. adottata con il solo voto favorevole della socia di maggioranza, oggetto di censura in due distinti giudizi, poi riuniti. Per quanto qui rileva, in corso di causa, le partecipazioni dei soci attori venivano assoggettate a sequestro conservativo, con nomina di un custode; tuttavia, tali soci proseguivano personalmente l’azione di annullamento della delibera. Delibera che era stata impugnata anche dal custode giudiziario nominato a seguito dell’accertamento, in un separato giudizio, che parte delle quote formalmente intestate alla socia di maggioranza era, in realtà, detenuta solo fiduciariamente nell’interesse di altri soggetti.

La legittimazione ad agire del custode

Preliminarmente, il Tribunale veniva chiamato ad accertare se, a seguito del sequestro conservativo delle quote avvenuto in corso di causa, la legittimazione a impugnare la deliberazione assembleare, per vizi comportanti l’annullabilità, resti in capo al socio titolare delle quote o si trasferisca al custode, in forza dei poteri di gestione attribuitigli sulla partecipazione vincolata.

Al riguardo, il Tribunale accoglieva l’eccezione di sopravvenuto difetto di legittimazione dei soci attori, in ragione dell’avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese del provvedimento di sequestro. L’iscrizione, infatti, rappresenta “l’unica formalità necessaria e sufficiente al perfezionamento del vincolo sulle quote”.

In applicazione dell’art. 2471-bis c.c., dettato in materia di S.r.l., che richiama l’art. 2352 c.c., il Tribunale ribadiva che in caso di sequestro, il diritto di voto spetta ex lege al custode, con la conseguenza che “attesa l’inscindibile connessione tra l’esercizio del diritto di voto e il conseguente diritto di impugnazione delle delibere, il custode delle partecipazioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni”. In ragione di ciò, una volta pubblicizzato il vincolo attraverso l’iscrizione nel Registro delle Imprese, il socio non può proseguire, in proprio, l’azione giudiziale di annullamento, avendo perso la legittimazione, a favore del custode. Pertanto, per salvaguardare il giudizio, il custode avrebbe dovuto spiegare un tempestivo intervento nel processo pendente; intervento che, nel caso di specie, non è però avvenuto.

Come ricordato dal Tribunale, è invece differente la disciplina dettata per l’azione di nullità di una delibera assembleare, poiché esperibile ai sensi dell’art. 2379 c.c., da chiunque vi abbia interesse e, dunque, anche dal socio le cui partecipazioni siano state oggetto di sequestro.

L’effetto sulla delibera impugnata

Ad ogni modo, nonostante il mancato intervento in giudizio del custode delle quote dei soci attori, i vizi di annullabilità della delibera impugnata, sotto il profilo della mancanza del quorum costitutivo, sono stati, comunque, esaminati nel merito dal Tribunale, in quanto posti a fondamento della domanda proposta anche dall’altro custode (quello nominato a seguito di sequestro giudiziario sulle quote fiduciarie), la cui azione era stata validamente introdotta.

Nel merito, il Tribunale accertava che una parte delle quote formalmente intestate alla socia di maggioranza era, in realtà, detenuta fiduciariamente per conto di terzi. Di conseguenza, gli effetti dell’aumento di capitale precedentemente intervenuto si riflettevano proporzionalmente anche sulle partecipazioni sottoposte a custodia poiché “dopo l’aumento del capitale le quote oggetto di sequestro [andavano] pertanto proporzionalmente estese al capitale sociale nominale aumentato”.

In violazione di tale assetto, il socio di maggioranza aveva partecipato all’assemblea computando i propri voti sull’intero aumento di capitale, senza considerare la persistente quota di spettanza dei fiducianti (rappresentati dal custode). Dunque, la socia di maggioranza, unica votante all’assemblea, non disponeva in concreto delle maggioranze necessarie per l’approvazione del bilancio, poiché il voto relativo alle quote fiduciariamente intestate avrebbe dovuto essere esercitato dal custode.

Autore Matteo Rebecchi

Associate

Bologna

m.rebecchi@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Corporate ?

Contattaci subito