04.09.2014 Icon

La banca che paga male l’assegno non trasferibile, è tenuta alla ripetizione

Cass., 25 agosto 2014, n. 18183 (leggi la sentenza per esteso)

La Suprema Corte, con la sentenza in oggetto, ha confermato l’orientamento assunto ultimi anni dalla giurisprudenza, nell’ipotesi di erroneo pagamento di un assegno bancario non trasferibile.

Nel caso di specie, l’assegno era stato pagato a persona apparentemente corrispondente al beneficiario, ma che in realtà ne aveva assunto truffaldinamente l’identità. La Corte d’Appello ha condannato l’istituto pagatore alla ripetizione, sebbene avesse effettuato la normale attività di controllo per l’identificazione del soggetto, e la Corte di Cassazione ha confermato la correttezza della decisione impugnata.

Prima di tutto, i giudici di legittimità hanno ricordato che la materia è disciplinata dal secondo comma dell’art. 43 L.A., a norma del quale l’assegno bancario, munito della clausola di intrasferibilità, non può essere pagato se non al prenditore o, a sua richiesta, accreditato sul suo conto corrente. Il prenditore, inoltre, non può girare l’assegno se non a un banchiere, per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo; colui che paga un tale assegno a persona diversa dal prenditore o dal giratario per l’incasso, risponde del pagamento.

“Tale norma disciplina in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 118, 9 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede. E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l’incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo, derivando la responsabilità della banca, che paghi al giratario senza osservare la clausola di non trasferibilità, dalla violazione dell’obbligazione ex lege, posta a suo carico dal menzionato art. 43”.

In altre parole, la banca deve ripetere il pagamento erroneamente eseguito, anche se abbia agito in buona fede.

E’, dunque, evidente che la giurisprudenza richiede agli istituti di credito, in caso di presentazione all’incasso di assegni bancari, un’attività complessa ed anche difficilmente realizzabile, ovvero quella di una valutazione articolata della fattispecie, non potendosi gli stessi limitare a chiedere la presentazione di un documento d’identità.

4 settembre 2014(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)