Lo scorso mese di luglio la Banca d’Italia ha emanato la normativa di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del D.Lgs. n.11 del 2010 (decreto di recepimento della Direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno). Il provvedimento (“ Provvedimento”), che entrerà in vigore il 1° ottobre 2011 (G.U. n. 176 del 30/07/2011), fornisce preziose indicazioni riguardanti diritti e obblighi delle parti di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento.
Le disposizioni attuative, che hanno tenuto conto di taluni suggerimenti formulati nel corso della procedura di consultazione pubblica che ha preceduto l’emanazione, sono vincolanti per tutti gli operatori del settore: prestatori ( bancari e non bancari) di servizi di pagamento, gestori di circuiti, fornitori di servizi di supporto,nonché per gli utilizzatori dei suddetti servizi. Sono altresì applicabili all’emissione di moneta elettronica e ai servizi connessi (servizi assoggettati alle norme di cui al Titolo II del D. Lgs. 11/2010).
Il Provvedimento si articola in sette Sezioni:
I. Disposizioni di carattere generale
II. Ambito di applicazione
III. Spese
IV. Autorizzazione di operazioni di pagamento
V. Esecuzione di un’operazione di pagamento
VI. Responsabilità
VII. Disposizioni transitorie e finali
Di particolare rilievo sono le indicazioni riguardanti l’ambito di applicazione oggettivo e soggettivo della disciplina in argomento e le modalità di corretta esecuzione degli ordini di pagamento che determinano le relative responsabilità per i soggetti coinvolti.
Al Provvedimento è allegato il documento tecnico “Tipologie di strumenti di più elevata qualità sotto il profilo della sicurezza”, emanato ai sensi dell’art. 12, comma 5, del D.Lgs. 11/2010, in cui si individuano le modalità attraverso le quali la Banca Centrale riconosce la qualifica di strumenti di pagamento “a maggior sicurezza”. Tale riconoscimento comporta l’esclusione della responsabilità patrimoniale dell’utilizzatore ( salvo i casi di dolo, colpa grave o mancata adozione di misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi necessari all’esecuzione dei pagamenti). Il riconoscimento de quo avviene in base a una valutazione della Banca d’Italia che tiene conto della presenza – nello strumento – di maggiori presidi di sicurezza specificamente orientati a prevenire i furti di identità e a minimizzare il rischio di frodi: l’obiettivo è infatti quello di promuovere l’utilizzo di strumenti di pagamento sicuri che, aumentando la fiducia del pubblico nei pagamenti elettronici, ne favoriscano la diffusione.
(Diana Strazzulli – d.strazzulli@lascalaw.com)