Tribunale di Bergamo – sezione distaccata di Treviglio, 26 luglio 2012 (leggi la sentenza per esteso)
Con ordinanza del 26/07/2012, il Tribunale di Treviglio ha osservato che l’assegno privo dell’indicazione della data è titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento. Detta nullità comporta l’invalidità, sia del protesto, sia dell’iscrizione in CAI. Per tale ragione, il Giudice adito ha altresì precisato che, in caso di assegno privo di data presentato all’incasso, è ammissibile il ricorso cautelare proposto per ottenere la sospensione della procedura di protesto, atteso che quest’ultima è idonea a provocare lesioni irreparabili.
(Simona Daminelli – s.daminelli@lascalaw.com)