Acquistare crediti fiscali provenienti da terzi senza avere piena consapevolezza dei limiti alla loro circolazione può trasformare un’opportunità finanziaria in un contenzioso milionario. La sentenza del Tribunale di Milano affronta il delicato tema della cessione dei crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno e distingue nettamente due profili spesso confusi nella prassi: l’inesistenza del credito e la sua cedibilità. Pur riconoscendo la gravità delle criticità emerse nell’operazione, il giudice esclude che i professionisti coinvolti debbano rispondere delle conseguenze fiscali dell’utilizzo dei crediti rivelatisi inesistenti; ravvisa invece una responsabilità per l’omessa informazione circa i dubbi che già gravavano sulla legittimità della cessione, con conseguente restituzione dei compensi percepiti.
Trib. Milano, Sez. VI civ., 12 giugno 2026, n. 4952, R.G. n. 8889/2025.
L’operazione negoziale tra crediti inesistenti e crediti di dubbia circolazione
La controversia nasce dall’acquisto di crediti d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno da parte di una società che, confidando nelle indicazioni ricevute dai professionisti coinvolti nell’operazione, li aveva successivamente utilizzati in compensazione. Gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno però evidenziato che gli investimenti posti a fondamento dei crediti non erano stati effettuati e che le imprese cedenti erano prive dei requisiti necessari per generare il beneficio fiscale.
La particolarità della vicenda è che il Tribunale individua due criticità autonome. La prima riguarda l’inesistenza dei crediti, riconducibile alle società cedenti. La seconda concerne la loro cedibilità, profilo che il giudice qualifica come oggettivamente controverso e tutt’altro che pacifico nel panorama normativo e interpretativo.
Sul punto la sentenza evidenzia come il dibattito sia alimentato dalla coesistenza di disposizioni speciali in materia tributaria, orientamenti amministrativi non sempre univoci e contrapposti pareri professionali. Proprio tale incertezza costituisce il cuore della decisione: chi promuove o assiste operazioni aventi a oggetto crediti fiscali non può ignorare l’esistenza di un rischio giuridico così rilevante.
La cessione del credito inesistente e il rimedio della garanzia del cedente
Uno dei passaggi più interessanti della pronuncia riguarda il richiamo all’orientamento della Cassazione secondo cui la cessione di un credito inesistente non è nulla per mancanza dell’oggetto, ma resta valida ed è assistita dalla garanzia del cedente. Il Tribunale richiama espressamente Cass. 17985/2022 e Cass. 33750/2022, ribadendo che l’acquirente non perde tutela, ma può agire nei confronti del cedente per ottenere il risarcimento dell’interesse positivo.
La distinzione è particolarmente rilevante sul piano pratico. Se il credito non esiste, il rimedio non consiste nell’invalidazione automatica dell’operazione, bensì nell’attivazione della garanzia prevista per il cessionario. Il danno deve essere parametrato al valore economico che il credito avrebbe avuto se fosse stato realmente esistente, comprensivo delle utilità che il cessionario avrebbe potuto conseguire.
La sentenza conferma quindi un principio di notevole importanza per il mercato dei crediti fiscali: il rischio dell’inesistenza del credito rimane, in via principale, a carico del cedente e non può essere automaticamente trasferito sui professionisti che abbiano partecipato all’operazione.
L’obbligo di informare sul rischio giuridico dell’operazione
Un altro passaggio cruciale del contenzioso in commento riguarda poi il ruolo dei consulenti.
Il Tribunale osserva che non era ragionevole pretendere dai professionisti una vera e propria attività ispettiva finalizzata ad accertare la reale esistenza degli investimenti sottostanti. Una simile verifica avrebbe richiesto una specifica attività di due diligence che non risultava essere stata oggetto dell’incarico.
Diverso è invece il discorso relativo alla fattibilità giuridica dell’operazione. Secondo il giudice, coloro che avevano promosso, coordinato e accompagnato l’acquisto dei crediti avevano assunto un ruolo tale da imporre, quantomeno in forza dei principi di correttezza e buona fede, un preciso dovere informativo. Avrebbero cioè dovuto avvertire la società acquirente che la cedibilità di quei crediti era oggetto di un dibattito aperto e che l’operazione non presentava i caratteri di certezza prospettati.
La criticità non risiede quindi nell’avere espresso una valutazione giuridica poi rivelatasi errata, ma nell’avere omesso di rappresentare l’esistenza stessa del rischio interpretativo. È un’affermazione destinata ad avere rilievo anche oltre il caso concreto, perché valorizza il dovere del professionista di comunicare non soltanto le soluzioni, ma anche le incertezze che caratterizzano l’operazione proposta.
Dall’assenza del nesso causale alla restituzione dei compensi
Pur riconoscendo l’inadempimento informativo, il Tribunale esclude il risarcimento delle somme versate dalla società all’Erario.
La ragione è strettamente causale. Secondo il giudice, l’attrice non ha dimostrato che, se adeguatamente informata dei dubbi sulla cedibilità dei crediti, avrebbe rinunciato all’operazione. Manca quindi la prova che l’omissione informativa abbia determinato direttamente il danno fiscale successivamente subito.
Il rimedio individuato è diverso e, sotto certi profili, più coerente con la natura dell’inadempimento accertato. La violazione degli obblighi informativi è stata ritenuta sufficientemente grave da determinare la risoluzione del rapporto professionale e la conseguente restituzione dei compensi percepiti dai consulenti.
La sentenza offre così una lezione importante per gli operatori del mercato dei crediti fiscali: quando la circolazione del credito è caratterizzata da profili di incertezza normativa o amministrativa, il problema non è soltanto verificare l’esistenza del credito, ma anche comprendere e documentare adeguatamente i rischi connessi alla sua trasferibilità. In mancanza di tale informazione, il professionista può perdere il diritto al proprio compenso anche quando non sia chiamato a rispondere dell’intero danno economico derivato dall’operazione.
18.06.2026