Con una recente sentenza, il Tribunale di Roma si è pronunciato in merito alla validità delle fideiussioni omnibus, contenenti le clausole nn. 2, 6, 8 del modello ABI, stipulate in epoca anteriore rispetto all’istruttoria di Bankitalia
La questione: fideiussione e modello ABI ante 2005
Un garante conveniva in giudizio un istituto di credito, avanti la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Roma, al fine di sentire dichiarare la nullità parziale della fideiussione omnibus, rilasciata nell’anno 1998, in quanto asseritamente riproduttiva del modello ABI e, dunque, adottata in violazione degli artt. 2 L. n. 287/90, 101 TFUE e 81 Trattato CE.
Azione stand alone e irrilevanza delle modifiche successive
Il Tribunale di Roma ha, innanzitutto, osservato che, ove la garanzia sia antecedente non solo al provvedimento n. 55/2005 emesso da Banca di Italia il 02/05/2005, ma anche all’ambito temporale dell’istruttoria compiuta dall’autorità antitrust (08 novembre 2003 – maggio 2005), la domanda di nullità proposta davanti al giudice ordinario si pone come azione c.d. stand alone, e non quale causa c.d. follow on.
E’ stata, quindi, ritenuta irrilevante la circostanza per cui l’originaria fideiussione fosse stata successivamente ampliata, anche in data successiva rispetto all’inizio dell’istruttoria di Banca di Italia ed al provvedimento n. 55/2005, “poiché si è trattato di integrazioni afferenti soltanto all’aumento del massimale garantito, senza alcuna modifica delle condizioni contrattuali ed in particolare delle clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione in contestazione”.
La posizione del Tribunale: serve la prova dell’intesa
Ciò posto, il Tribunale di Roma ha statuito che “se da un lato il giudice non può – sic et simpliciter – escludere la fondatezza della domanda di nullità parziale della fideiussione omnibus per violazione della disciplina in materia antitrust di cui all’art. 2 L. n. 287/1990 per il solo fatto che la garanzia sia stata prestata anteriormente alla emissione della Banca d’Italia, nondimeno laddove, come nel caso di specie, la prestazione della fideiussione sia anteriore non soltanto all’emissione del provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, ma anche al periodo oggetto di istruttoria da parte della Banca d’Italia, non può prescindersi, ai fini della declaratoria di nullità parziale della garanzia, dall’accertamento della prova specifica dell’intesa illecita, il cui accertamento non risulta aliunde dal citato provvedimento dell’autorità amministrativa”.
Nessuna automatica nullità per fideiussioni anteriori
In altre parole, il Tribunale adito ha confermato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui, qualora il giudizio costituisca un’azione c.d. stand alone, la parte che invochi la nullità della garanzia prestata non può servirsi della prova privilegiata di cui alla decisione n. 55/2005. Atteso che il contratto in oggetto risaliva ad una data anteriore rispetto alla predisposizione dello schema di fideiussione omnibus da parte dell’ABI, il Giudice ha stabilito che “non può, pertanto, trarsi dal provvedimento n. 55/2005 dell’organo di vigilanza alcuno spunto probatorio ai fini dell’accertamento dell’intesa illecita da cui la parte attrice fa discendere la nullità della fideiussione su cui si controverte”.
Conclusioni: fideiussione valida in assenza di prova dell’intesa
In assenza di un accertamento in sede amministrativa dell’illecita intesa, “non avendo la parte attrice fornito alcuna prova che la fideiussione da lei prestata sia “a valle” di un’intesa anticoncorrenziale a monte, non avendo fornito elementi utili ai fini dell’accertamento di un’intesa tra banche cristallizzatasi con la predisposizione di uno schema di contratto identico a quello da lei sottoscritto”, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda avversaria e dichiarato la piena validità ed operatività della fideiussione omnibus prestata.