Come noto, la causa del contratto autonomo di garanzia è data dal trasferimento del rischio economico inerente al rapporto principale dalla sfera patrimoniale del creditore a quella del garante. In tale negozio, essendo sorretto da una logica indennitaria, viene meno il nesso di accessorietà tra rapporto principale e rapporto di garanzia; nesso tipico, invece, della fideiussione.
Contratto autonomo di garanzia: caratteristiche e funzione
La natura atipica del contratto autonomo di garanzia implica che la disciplina del rapporto è costitutiva, innanzitutto, dalla disciplina convenzionale e la normativa codicistica sulla fideiussione trova applicazione nella misura in cui risulti compatibile con la causa propria di tale negozio.
Dunque, la differenza fra tale contratto e la fideiussione non sta tanto nella funzione che essi svolgono, quanto, piuttosto, nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione, e indipendente, nel caso di garanzia autonoma.
Accessorietà e limiti alle eccezioni del garante
La mancanza del vincolo di accessorietà nel contratto autonomo determina l’inapplicabilità, allo stesso, dell’art. 1939 c.c. Tale norma, infatti, costituisce espressione della dipendenza tipica della fideiussione dall’obbligazione principale, sancendo che la validità della garanzia è condizionata a quella dell’obbligazione principale.
Dalla particolare natura del contratto autonomo di garanzia discende che viene meno – per il garante autonomo – la possibilità di sollevare eccezioni relative al rapporto di provvista, a meno che non si tratti di eccezioni di nullità del rapporto garantito per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito.
La pronuncia del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
Da ultimo, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, partendo dalla disamina del contratto di garanzia, formalmente denominato “fideiussione”, ne ha accertato la sua natura autonoma, avendo riscontrato la presenza di clausole, fra cui quella di pagamento “a prima richiesta” o “senza eccezioni”, che, insieme, erano suscettibili di determinare una frattura del nesso di accessorietà tra rapporto principale (garantito) e obbligazione di garanzia.
Dunque, nel respingere l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal garante ha affermato l’inammissibilità delle eccezioni che il garante aveva avanzato, peraltro in modo generico, sul rapporto principale (fra creditore e debitore) e, in particolare, sulla rilevanza della documentazione prodotta dalla creditrice a supporto della propria pretesa.