La Corte di Giustizia dell’Unione Europea torna a occuparsi di IVA e operazioni finanziarie con la sentenza Kosmiro, la quale affronta un tema di particolare rilievo nel diritto tributario europeo: la qualificazione, ai fini IVA, delle commissioni e dei compensi percepiti nell’ambito dell’attività di factoring.
Il caso finlandese che ha acceso il dibattito
Tutto nasce in Finlandia, dove una società offriva servizi di factoring a imprese in cerca di liquidità immediata, sia tramite cessione dei crediti, sia tramite pegno. Per l’attività svolta, la società applicava ai clienti una “commissione di finanziamento” nonché spese di apertura pratica.
In tale contesto, l’Amministrazione tributaria finlandese (Keskusverolautakunta) dichiarava che le commissioni e i compensi percepiti per l’esercizio delle sopracitate attività dovessero ritenersi soggette ad IVA mentre le commissioni di finanziamento nonché le altre spese e compensi rappresentassero – almeno in parte – il corrispettivo di un servizio finanziario esente da IVA.
La società, in disaccordo, rimetteva la questione dinanzi al Giudice del rinvio (Corte Amministrativa Suprema Finlandese) il quale, a sua volta, si rivolgeva alla Corte di Giustizia Europea chiedendo chiarimenti:
- in merito alla definizione delle operazioni imponibili iva ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE;
- sull’applicabilità dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 135, paragrafo 1, lettere b) e d).
Le questioni sottoposte alla Corte di Giustizia Europea
Nello specifico, la Corte è stata, quindi, chiamata a risolvere le seguenti questioni pregiudiziali:
- Se, nel caso di factoring tramite cessione di crediti dove il rischio d’insolvenza passa al factor, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura del fascicolo sostenute dal cliente debbano essere considerate come remunerazione per una prestazione di servizi rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva IVA.
- Se, nel caso di factoring tramite cessione di crediti o costituzione di pegno, la provvigione di finanziamento e le spese di apertura del fascicolo sostenute dal cliente rappresentino il corrispettivo di una “prestazione unica e indivisibile” di recupero crediti, dunque soggetta a IVA, oppure se possano rientrare, almeno in parte, tra le operazioni finanziarie esenti, come la concessione di credito.
- Se, l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA — che esclude il recupero crediti dall’esenzione — possa essere applicato direttamente dai giudici nazionali, in quanto norma chiara, precisa e incondizionata.
La decisione della Corte
La Corte di Giustizia ha respinto l’idea che la commissione di finanziamento nel factoring rappresenti un semplice adeguamento del prezzo dei crediti al loro valore reale. Al contrario, la stessa costituisce il corrispettivo di un vero e proprio servizio reso al cliente, così come le spese di apertura pratica sono la contropartita dell’impostazione e dell’avvio di detto servizio.
Secondo i giudici, inoltre, sia nel factoring tramite cessione dei crediti, sia in quello tramite costituzione di pegno, le somme pagate dal cliente rappresentano il corrispettivo di una prestazione unica e indivisibile di
recupero crediti, rientrante nel campo di applicazione dell’IVA. Non si applica, dunque, l’esenzione prevista per la concessione di crediti.
Infine, la Corte ha riconosciuto che l’articolo 135, paragrafo 1, lettera d), della direttiva IVA ha efficacia diretta, potendo essere invocato dai contribuenti dinanzi ai giudici nazionali.
Le conseguenze applicative
La pronuncia Kosmiro consolida l’orientamento restrittivo in precedenza formatosi in materia di esenzioni IVA per operazioni finanziarie, confermando che il factoring — quale attività tipicamente diretta al recupero dei crediti e alla gestione del rischio di insolvenza — rientra nell’ambito imponibile.
Per gli operatori del settore, significa che le commissioni e i compensi accessori legati al factoring dovranno essere assoggettati a IVA, salvo che non si tratti di una vera concessione di credito autonoma.
Un chiarimento che avrà effetti immediati sulle pratiche contabili di società finanziarie e intermediari in tutta l’Unione, segnando un passo ulteriore verso l’armonizzazione del sistema IVA europeo.
07.03.2025