14.06.2024 Icon

Factoring, facciamo un ripasso!

Utile soffermarsi per qualche istante sulla recente sentenza n. 5638 emessa dal Tribunale di Napoli in data 30 maggio 2024.

La decisione, infatti, ha il pregio di riuscire a descrivere in maniera molto semplice l’operazione di factoring.

In particolare, nelle motivazioni della sentenza si legge che: “il contratto di factoring, disciplinato dalla L. n. 52/1991 (Disciplina della cessione dei crediti di impresa), è il contratto con il quale una parte, detta factor, acquista, per un certo periodo di tempo e a titolo oneroso, i crediti sia presenti che futuri che un imprenditore (denominato cedente) vanta nei confronti della propria clientela a fronte di un corrispettivo. Si tratta, quindi, di una prestazione di servi zi costituita generalmente dalla gestione e riscossione degli stessi crediti o parte di essi, ovvero del finanziamento del soggetto cedente attraverso la concessione di prestiti o il pagamento dei crediti ceduti”.

Dunque, prosegue il Tribunale, “La principale funzione economica del factoring è quella di fornire alle imprese uno strumento di finanziamento, mediante una operazione di cessione del credito, pro solvendo o pro soluto. Quando la cessione è pro solvendo, l’azienda cede al factor i crediti commerciali mantenendo a suo carico il rischio di insolvenza dei clienti e ottenendo così liquidità: immediata; in tal caso il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa sul cedente in caso di mancato pagamento da parte del cliente”.

Delineato in questi termini il perimetro, il Giudice aggiunge poi che “La cessione di credito, disciplinata dall’art. 1260 e segg., è l’accordo in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce un credito ad un altro soggetto (cessionario), gratuitamente o dietro il pagamento di un prezzo. Si parla di cessione di credito pro solvendo, quando il cedente garantisce al cessionario la solvibilità del debitore, sicchè nell’ipotesi in cui il debitore non pagasse, il cedente dovrà rimborsare al cessionario il prezzo della cessione, oltre interessi e spese sostenute per ottenere dal debitore quanto dovuto. Si parla invece di cessione di credito pro soluto, quando il cedente non garantisce il pagamento del debitore per cui qualora questi non pagasse, il cessionario non può pretendere alcunché dal cedente. Se nel contratto non viene stabilito quale dei due tipi di cessione si intende sottoscrivere, si applicano le regole della cessione pro soluto”.

Da qui tutte le successive considerazioni in punto di diritto: “Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la cessione del credito è un istituto a causa variabile e può avvenire con funzione solutoria o a scopo di garanzia. Al riguardo, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 28 maggio 2020, n. 10092, ha precisato che nel caso della cessione pro solvendo (art.1198 c.c.), il cessionario è gravato dall’onere di dimostrare di aver previamente escusso, senza successo, il debitore ceduto; quando la cessione avviene con lo scopo di garantire una diversa obbligazione dello stesso cedente, il cessionario è legittimato ad agire sia nei confronti del debitore ceduto che nei confronti dell’originario debitore cedente senza essere gravato, in quest’ultimo caso, dall’onere di provare l’infruttuosa escussione del debitore ceduto”.

Il che è principio, conclude il Tribunale, che trova applicazione anche nella disciplina sul factoring(legge 52/1991, art. 4), secondo cui la regola è costituita dall’assunzione da parte del cedente dell’obbligo di garantire la solvenza del debitore, salvo che il cessionario non vi rinunci espressamente.

Paradigmatica, in questa direzione, la giurisprudenza di Legittimità, secondo cui “l’effetto traslativo della cessione rappresenta uno strumento di garanzia atipica del soddisfacimento del credito del factor derivante dall’erogazione dell’anticipazione; funzione di garanzia che resterebbe, però, evidentemente compromessa, ove si imponesse al factor l’onere di escutere preventivamente il debitore ceduto, con il risultato che il credito derivante dall’anticipazione diverrebbe esigibile solo nel momento in cui risultassero infruttuose le azioni, anche esecutive, esercitate dal cessionario contro il ceduto”.

Questo, dunque, il primo elemento utile che occorre tenere bene a mente quando si parla di factoring.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Factoring ?

Contattaci subito