03.02.2023 Icon

Factoring: l’operazione di retrocessione dei crediti è esente IVA

È quanto affermato dalla Cassazione con una recente sentenza.

La ragione, spiega la Suprema Corte, risiede nel fatto che nel caso di specie l’operazione di retrocessione dei crediti andava considerata in correlazione funzionale con quella di origine, insita nel contratto di factoring pro solvendo stipulato nel 2006.

Ferma questa premessa, la Cassazione ha poi osservato che nel caso sottoposto al suo esame tale operazione non poteva che avere una natura finanziaria, poiché il contratto di factoring non era finalizzato alla gestione ed al recupero dei crediti, bensì all’ottenimento di un’anticipazione sostanzialmente equivalente ad uno sconto bancario.

La risoluzione della vicenda, dunque, doveva muovere le premesse dal principio sancito dalla Corte di Giustizia, secondo cui “…per la sua natura oggettiva, il factoring ha come scopo essenziale il recupero e l’incasso dei crediti di un terzo“, dunque si tratta di “…una mera variante del concetto più generale di “recupero dei crediti”, a prescindere per il resto dalle modalità secondo le quali viene praticato” (Corte Giust. in causa C-305/01, cit., punto 77). 4.1.- E questo scopo pratico sarebbe idoneo a differenziare il factoring dallo sconto di crediti, caratterizzato dall’anticipazione dell’importo dei crediti. 5.- Il factoring conosce, peraltro, più modelli; e se cambia il modello può variarne anche la causa. Così, nel caso del factoring pro solvendo con anticipazioni da parte del factor, il contratto, quantunque concluso da società di factoring, degrada a comune operazione di finanziamento contro cessione pro solvendo dei crediti, simile appunto allo sconto” (cfr. sentenza CGUE nella causa C-305/01).

Nello stesso solco si inseriscono anche le determinazioni dall’Amministrazione Finanziaria, che con Risoluzione n. 139 del 17/11/2004 ha precisato che “Se la causa del contratto è la volontà di ottenere da parte del factor una gestione dei crediti rivolta essenzialmente al recupero degli stessi, […] l’operazione è da qualificare come recupero crediti e come tale imponibile ai fini Iva. Al contrario qualora il creditore, con la stipula di un contratto di factoring, vuole ottenere un finanziamento (si tratterebbe di una anticipazione o meglio di una monetizzazione dei propri crediti), per il quale paga una commissione che si atteggia come un vero e proprio pagamento di interessi (essendo peraltro quantificato in una percentuale dell’ammontare dei crediti ceduti), allora appare fuori dubbio che il c.d. factoring costituisce una vera e propria operazione finanziaria esente da IVA”.

E ciò in un contesto in cui, ha chiarito ulteriormente la Cassazione, la causa finanziaria va “qui affermata anche in ragione del fatto che la retrocessione dei crediti non era finalizzata ad estinguere posizioni debitorie della banca e, se mirava in effetti al rientro finale dell’esposizione creditoria originariamente da questa vantata nei confronti di […] spa, ciò doveva appunto avvenire attraverso l’erogazione di ‘nuova finanza’ (i crediti ancora da incassare), la dilazione di pagamento e la previsione di onerosità (interessi corrispettivi); – va poi considerato che, in base all’art.10 co. 1 cit., l’esenzione concerne non solo le erogazioni dirette di finanza ma anche le operazioni degli intermediari bancari e finanziari che abbiano natura strumentale e collegata alle operazioni stesse ed a queste funzionali”.

Per tali motivazioni, l’operazione di retrocessione dei crediti ceduti con un’operazione di factoring è stata considerata esente IVA.

Autore Francesco Concio

Partner

Milano

f.concio@lascalaw.com

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