15.05.2026 Icon

Crediti futuri e composizione negoziata: il Tribunale di Lecce cambia prospettiva

La continuità aziendale può giustificare anche la sospensione temporanea degli effetti di un contratto di factoring. È questo il principio affermato dal Tribunale di Lecce, che, nell’ambito di una composizione negoziata della crisi, ha ritenuto legittima la sospensione delle cessioni relative ai crediti futuri maturandi successivamente all’accesso alla procedura, quando tale misura risulti funzionale al risanamento dell’impresa e proporzionata rispetto alla posizione del factor.

La decisione dei Giudici salentini si segnala per l’approccio particolarmente innovativo con cui vengono valorizzate le misure protettive previste dal codice della crisi, estendendone l’operatività anche a rapporti contrattuali complessi come il factoring, purché non vengano incisi i diritti già consolidati dell’intermediario finanziario.

Tribunale di Lecce, ordinanza del 19 marzo 2026;

La liquidità come presupposto della continuità aziendale

La pronuncia esaminata prende le mosse da un’istanza proposta da una società ammessa alla composizione negoziata che aveva rappresentato come la prosecuzione automatica delle cessioni in favore del factor stesse determinando una rilevante compressione della liquidità necessaria alla prosecuzione dell’attività.

Secondo quanto evidenziato dall’esperto nominato nell’ambito della procedura, l’impresa necessitava di incassare direttamente i corrispettivi derivanti dalle nuove forniture per poter sostenere il pagamento dei fornitori e del personale, evitando tensioni finanziarie incompatibili con il percorso di risanamento.

Il caso appare particolarmente significativo perché evidenzia uno dei profili più delicati della composizione negoziata: il bilanciamento tra tutela della continuità aziendale e salvaguardia delle posizioni creditorie già consolidate. Il factoring, infatti, rappresenta normalmente uno strumento di sostegno finanziario dell’impresa, consentendo l’anticipazione dei crediti commerciali; tuttavia, in situazioni di crisi avanzata, la necessità di trattenere integralmente i flussi di cassa può rendere preferibile una temporanea compressione degli effetti della cessione.

La sospensione limitata ai crediti futuri

Accogliendo la richiesta, il Tribunale di Lecce ha disposto la sospensione dell’esecuzione del contratto di factoring limitatamente ai crediti derivanti da prestazioni rese successivamente all’accesso alla composizione negoziata. Il provvedimento ha inoltre ordinato ai debitori ceduti di effettuare i pagamenti direttamente in favore della società debitrice sino alla conclusione delle trattative o alla cessazione delle misure protettive.

Il Collegio ha tuttavia chiarito che restano impregiudicati i diritti del factor relativamente ai crediti già ceduti e maturati anteriormente alla nomina dell’esperto, con riferimento alle fatture già emesse per prestazioni già eseguite. Proprio tale delimitazione della misura ha consentito al Tribunale di ritenere rispettato il requisito della proporzionalità, evitando che la sospensione incidesse su diritti già definitivamente consolidati in capo all’intermediario.

La misura cautelare è stata quindi ritenuta funzionale alla continuità aziendale e coerente con le finalità della composizione negoziata, nella misura in cui permetteva all’impresa di recuperare la liquidità indispensabile per proseguire l’attività e portare avanti le trattative con i creditori.

Un utilizzo “espansivo” delle misure protettive

L’ordinanza si distingue per il carattere innovativo della soluzione adottata. La giurisprudenza formatasi sino ad oggi in materia di composizione negoziata si è infatti concentrata prevalentemente sulle ipotesi inverse, ossia sui casi in cui siano stati gli intermediari finanziari a revocare o congelare le linee di factoring successivamente all’accesso dell’impresa alla procedura, con conseguente richiesta della debitrice di ottenere il ripristino dell’operatività del rapporto.

Nel caso deciso dal Tribunale di Lecce, invece, lo strumento cautelare viene utilizzato in senso opposto: non per preservare il factoring, ma per limitarne temporaneamente gli effetti al fine di tutelare i flussi di cassa necessari alla prosecuzione dell’attività.

Ne emerge una lettura ampia delle misure protettive previste dal Codice della crisi, che sembrano poter incidere anche su rapporti contrattuali pienamente efficaci quando ciò sia strettamente necessario al buon esito del percorso di risanamento.

Le possibili ricadute applicative

La decisione del Tribunale di Lecce potrebbe avere rilevanti ricadute applicative nella prassi della composizione negoziata. Il provvedimento offre infatti un modello di intervento calibrato, nel quale la tutela della continuità aziendale viene perseguita senza azzerare le garanzie dell’intermediario finanziario.

La sospensione riguarda esclusivamente i crediti futuri non ancora anticipati e rimane temporalmente limitata alla durata delle trattative e delle misure protettive, con obbligo dell’esperto di riferire periodicamente sull’andamento del percorso di risanamento.

Si tratta di un’impostazione destinata verosimilmente ad alimentare il dibattito sulla portata degli strumenti cautelari nella composizione negoziata e sui limiti entro cui il tribunale possa intervenire sui rapporti pendenti per favorire il recupero dell’equilibrio finanziario dell’impresa.

Autore Beatrice Benenati

Associate

Milano

b.benenati@lascalaw.com

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