La vicenda di causa trae origine dall’azione promossa da una società di Factoring, che nella sua qualità di cessionaria dei crediti vantati nei confronti della Presidenza del Consiglio di Ministri, per Euro 13.630.343,03, conveniva la debitrice ceduta dinanzi al Tribunale di Roma, domandandone la condanna all’adempimento, oltre che al pagamento degli interessi e al risarcimento del danno.
Costituitasi in giudizio, la convenuta sollevava però eccezione di difetto di competenza territoriale del Tribunale adito, per essere competente il tribunale di Milano; sennonché, dopo aver aderito alla predetta eccezione e riassunta la causa dinanzi al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei Ministri sollevava nuovamente l’eccezione di difetto di competenza territoriale, sul presupposto che ai sensi dell’art. 25 c.p.c., per le cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato, era competente il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che competente secondo le norme ordinarie; distretto che, nell’ipotesi in cui la convenuta sia un’amministrazione, si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione.
E qui comincia il bello: manifestata, infatti, nuovamente l’adesione all’eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il tribunale di Milano, ritenendo di essere a sua volta territorialmente incompetente, formulava istanza di regolamento di competenza d’ufficio, chiedendo alla Cassazione di chiarare competente il Tribunale di Roma.
Da qui il pensiero della Suprema Corte:
– “ai sensi dell’art.25, primo periodo, c.p.c., la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato spetta al giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie; si tratta di una competenza per territorio che non può essere derogata né per accordo preventivo delle parti (art.28 c.p.c.) né per adesione delle parti costituite all’indicazione del giudice competente per territorio in caso di tempestiva riassunzione (art. 38, secondo comma, c.p.c.) e il cui difetto è rilevabile, nei limiti della barriera preclusiva rappresenta dall’udienza di cui all’art.183 c.p.c., anche d’ufficio (art.38, terzo comma, c.p.c.)”;
– “quando l’amministrazione dello Stato assume la veste di convenuta, il distretto in cui si trova il giudice competente, ai sensi del primo periodo dell’art.25 c.p.c., si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda (art.25, secondo periodo, c.p.c.); nella fattispecie in esame, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assume la veste di convenuta in una causa avente ad oggetto l’adempimento di una pluralità di obbligazioni, domandato dalla […] quale cessionaria dei correlativi diritti di credito”;
– “allo stato degli atti (art.38, ultimo comma, c.p.c.), non è noto il luogo in cui sono sorte le predette obbligazioni ed è verosimile che esse non siano sorte nel medesimo luogo e sulla base della medesima fonte; è noto, invece, il luogo in cui le obbligazioni devono essere eseguite, poiché, vertendosi in ipotesi di debiti di denaro della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il pagamento, in applicazione delle regole sulla contabilità di Stato, sarebbe dovuto avvenire presso la tesoreria dell’ente debitore, che ha sede in Roma; il Procuratore Generale, nell’invocare la declaratoria di competenza del tribunale di Milano, ha osservato che le norme di contabilità, fissando il luogo di adempimento dell’obbligazione in quello della sede di tesoreria dell’ente, valgono bensì ad individuare il c.d. forum destinatae solutionis, eventualmente in deroga alla regola generale di cui all’art.1182 c.c., ma non rendono detto foro esclusivo, né inderogabile, per modo che la competenza per territorio dovrebbe ben potersi radicare sulla base di uno dei fori alternativi di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.”;
Delineato in questi termini il perimetro, la Cassazione ha però precisato che, mentre per gli enti pubblici non statali le norme di contabilità si limitano ad individuare direttamente, sul piano sostanziale, il luogo dell’adempimento dell’obbligazione (per modo che la regola processuale di attribuzione della competenza per territorio in ordine all’azione di adempimento si determina, per così dire, in via secondaria e indiretta, mediante applicazione dei criteri di collegamento alternativi e derogabili già fissati negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.: cfr. Cass. 18/06/2020, n. 11781; Cass. 12/01/2015, n. 270; Cass. 08/02/2007, n. 2758), per quanto riguarda invece le Amministrazioni Statali le norme di contabilità non solo individuano il luogo di adempimento dell’obbligazione ma concorrono a fissare, in via diretta, i criteri inderogabili di collegamento in base ai quali si determina il distretto del giudice
territorialmente competente per la domanda proposta (art. 25, secondo periodo c.p.c.)
Quest’ultimo, ha concluso la Suprema Corte, va pertanto identificato nel giudice del luogo in cui ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato che opera nel distretto in cui è sorta l’obbligazione o deve avvenire l’adempimento o, più in generale, si trova la cosa oggetto della domanda, la cui competenza per territorio, integrando competenza del foro erariale, va qualificata come funzionale e inderogabile (cfr. già Cass. 22/07/2004, n. 13796 e, più recentemente, Cass. 26/11/2020, n.26883).
In definitiva, il tribunale territorialmente competente a decidere della controversia era sempre stato il Tribunale di Roma.