“In tema di contratto di factoring, ai fini della verifica del superamento del tasso-soglia previsto dalla disciplina antiusura, devono essere computati i soli oneri che presentino un concreto collegamento con lo scopo di finanziamento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità, a tal fine, delle commissioni denominate “factoring”, “plus-factoring” e “plafond pro-solvendo” dalla valutazione di superamento del tasso-soglia, siccome integranti il corrispettivo di servizi diversi da quello di finanziamento, in quanto connessi alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti)”.
Questo è quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione con la recentissima ordinanza del 23/11/2023, n. 32538.
L’ordinanza rappresenta la coda di una vicenda giudiziale in cui il ricorrente si doleva dell’affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring, plus-factoring e plafond pro-solvendo), in quanto destinate alla remunerazione di prestazioni non finanziarie, dovevano sottrarsi al calcolo del tasso rilevante ai fini dell’usura ai sensi della L. n. 108/1996.
Da qui, il chiaro pensiero della Suprema Corte: “indipendentemente dalla rilevanza della questione concernente la distinzione tra usura originaria ed usura sopravvenuta, assuma carattere decisivo, nel caso di specie, la rilevazione, da parte della corte d’appello, della riconducibilità delle richiamate commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring, plus-factoring, plafond pro-solvendo) a finalità totalmente estranee allo scopo di finanziamento dell’odierna società ricorrente, avendo la corte territoriale motivatamente spiegato le ragioni della riconducibilità di quelle commissioni alla remunerazione di prestazioni connesse alla gestione dei crediti e alla relativa garanzia nei confronti dei debitori ceduti; e avendo dunque spiegato le ragioni dell’assoluta estraneità di quei corrispettivi al mero finanziamento della società odierna ricorrente”.
Per tali ragioni, è stato precisato che: “tali oneri, in quanto destinati ad assolvere a una funzione del tutto diversa rispetto a quella degli interessi moratori (aventi lo scopo di risarcire il danno derivante dal ritardo nell’adempimento dell’obbligazione di pagamento del canone) dovevano ritenersi esclusi dal computo del tasso-soglia, in quanto in nessun modo collegati alla concessione del credito”.
Ne consegue che, le commissioni di gestione e di garanzia (denominate commissioni factoring, plus-factoring e plafond pro-solvendo), non possono essere considerate componenti di calcolo del TEG per la determinazione dell’eventuale superamento del Tasso Soglia Usura previsto dalla Legge per le operazioni di factoring.