Con la sentenza in commento il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro Studio, ha fornito un’ulteriore adesione all’ormai granitico principio in base al quale l’Organo Giudicante, nel formulare la propria sentenza, “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
Così recita l’articolo 115 del Codice di Procedure Civile, fornendo alle parti processuali una precisa linea guida cui attenersi nella redazione dei propri atti difensivi.
Infatti, sebbene rimanga fondamentale l’allegazione, ad opera delle parti in causa, di prove e documenti attestanti le ragioni delle proprie pretese, non si deve mai trascurare quel determinato livello di precisione che occorre possedere ed applicare nella contestazione di ogni singolo elemento fattuale e/o di diritto opposto dalla controparte.
Appare, dunque, necessario: da un lato, che venga predisposta, ad opera (nel caso di specie) del debitore ingiunto, una puntuale nonché dettagliata contestazione della pretesa creditoria azionata in suo danno; dall’altro lato, che ogni singola eccezione venga accompagnata da idonei riscontri probatori.
Ebbene, tutto ciò non è stato rinvenuto nel caso oggetto di esame.
Ha così infatti osservato il Giudice del Tribunale: “Nella fattispecie l’opposta con la produzione del contratto sottoscritto dalla opponente e la produzione dell’estratto conto ha assolto il proprio onere probatorio ai sensi dell’art, 2697 c.c. potendo all’esito della detta produzione limitarsi ad allegare il mancato pagamento” – “Era invece onere di parte opponente dimostrare di aver eseguito pagamenti in misura maggiore rispetto a quelli indicati da parte opposta” – “Senonché la prova sopra indicata non è stata affatto fornita da parte opponente” – “Con riguardo a tali fatti, dunque, opera il principio di non contestazione enunciato all’art. 115 c.p.c., per il quale il Giudice può porre a fondamento della decisione i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La mancanza, negli atti difensivi della parte opponente, di una precisa contestazione degli elementi costituenti il diritto azionato dall’istituto di credito convenuto (rappresentato dal nostro Studio), unita alla mancanza di idonei elementi probatori nonché alla genericità delle doglianze formulate con l’atto di citazione, ha pertanto condotto il Giudice a rigettare l’opposizione e a confermare, di conseguenza, il decreto ingiuntivo opposto.
Questo, l’inciso riportato in sentenza: “La genericità delle doglianze di parte opponente comporta il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto”.