Con la sentenza n. 756/2026 del 29 giugno 2026 il Tribunale di Pisa risponde a questa domanda ribadendo un importante principio: la risposta non è se il saldaconto ex art. 50 TUB è da qualificarsi come prova piena del credito anche nella fase di opposizione a decreto ingiuntivo, ma semmai se il credito, nonostante la sua produzione, possa dirsi specificamente contestato nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal consumatore.
Trib. Pisa, sent. n. 756 del 29-06-2026
Le contestazioni del debitore
La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società cessionaria del credito e derivante da un rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito. L’opponente contestava, tra le altre, la validità della revoca degli affidamenti e l’insufficienza della prova del credito.
Più nello specifico, il debitore ingiunto sosteneva che la banca, e la successiva cessionaria, non avessero prodotto la documentazione contabile analitica del rapporto ma un semplice “saldaconto”.
Di contro, la cessionaria contestava le eccezioni poste a fondamento della spiegata opposizione rilevando come la controparte, oltre a formulare una mera contestazione di stile, non avesse in alcun modo dedotto eventuali incongruenze rispetto alle poste contabili annotate, omettendo quindi di fornire una diversa ricostruzione del saldo ovvero di allegare fatti estintivi della pretesa azionata.
Non basta contestare il saldo per mettere in discussione un credito bancario
Il Tribunale ha rigettato integralmente l’opposizione, confermando il decreto monitorio e riaffermando importanti principi in tema di prova del credito bancario e onere di contestazione del debitore.
Nello specifico, il Giudice ha chiarito come nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore può assolvere al proprio onere probatorio mediante la sola produzione dell’estratto conto certificato ex art. 50 TUB, il quale conserva efficacia probatoria anche nella fase di cognizione piena ove le contestazioni formulate dal debitore non siano specifiche e circostanziate.
Nel caso di specie, secondo il Tribunale “L’opponente, a fronte di tale documentazione, si è limitato a contestazioni di carattere generico, qualificando il documento come mero «saldaconto» e dolendosi della mancata produzione degli estratti conto analitici, senza negare di aver ricevuto le somme erogate dalla banca, senza indicare specifiche poste contabili che assuma essere state illegittimamente addebitate, senza fornire una ricostruzione alternativa del saldo e senza attivarsi ai sensi dell’art. 119 TUB per ottenere dalla banca la documentazione contabile necessaria a supportare le proprie contestazioni”.
Tale conclusione, come ricordato dal Tribunale, non può che ritenersi condivisibile anche alla luce del consolidato principio di diritto a tenore del quale il creditore che agisce per l’adempimento deve provare la fonte negoziale o legale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, potendo inoltre limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte gravando sul debitore convenuto, invece, l’onere di provare il fatto estintivo del diritto costituito dall’avvenuto adempimento.
Pertanto, considerata la produzione della suddetta certificazione unitamente alla copia del contratto di conto corrente e della missiva di revoca del rapporto, il Giudice ha ritenuto debitamente provato il credito.
Opporsi è legittimo ma… con criterio!
In conclusione, la sentenza in commento valorizza il principio di specificità delle contestazioni e conferma che il processo non può trasformarsi in uno strumento volto a paralizzare l’azione del creditore mediante eccezioni generiche.
Ne consegue, che il debitore che intenda realmente contestare il saldo azionato in sede monitoria non possa limitarsi ad affermare genericamente l’insufficienza della prova, ma dovrà indicare con precisione gli addebiti ritenuti illegittimi o gli errori di contabilizzazione che assumono aver inciso sulla formazione del debito.
25.08.2026