15.05.2023 Icon

Prima paga e poi disconosce la firma: inevitabile la concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto

Dal Tribunale capitolino è giunta l’ennesima conferma circa l’inammissibilità del disconoscimento di firma formulato in contrasto con gli ulteriori elementi di prova relativi al medesimo rapporto contrattuale.

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, seguito dal nostro studio, dal quale è scaturita l’ordinanza in commento, l’opponente sosteneva la falsità delle firme apposte sul contratto con conseguente necessità di revocare il decreto emesso in suo danno.

Tuttavia, la formulazione della contestazione avversaria risultava di per sé bastevole a farne dichiarare l’inammissibilità.

La stessa, oltre ad essere genericamente formulata, trovava resistenza sia negli elementi di prova di cui al corredo documentale monitorio sia nelle risultanze documentali offerte in sede di opposizione.

L’opponente, in particolare, non aveva mai negato di aver dato spontanea esecuzione, ancorché parziale, al contratto di finanziamento sottoscritto, provvedendo al pagamento di talune delle rate pattuite.

Alcuna contestazione, inoltre, veniva sollevata in merito alle movimentazioni contabili del contratto di cui all’estratto conto allegato da parte convenuta.

Proprio tali circostanze, suffragate dalle ulteriori difese svolte con la comparsa di costituzione, hanno condotto il Giudice a ritenere, fin dalle prime battute, inammissibile il disconoscimento formulato dall’attore e, di conseguenza, a concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto: “rilevato che allo stato degli atti appare dubbia l’ammissibilità del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento, a nome della opponente [omissis], in considerazione dei pagamenti parziali documentati dall’estratto conto depositato in sede monitoria; considerato altresì che tale pagamenti parziali non sono stati contestati da parte opponente; concede la provvisoria esecuzione del d.i. opposto n.10746/22”.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

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