Si segnala una recentissima ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con cui il Tribunale di Reggio Emilia si sofferma sul tema della presunta nullità del contratto di finanziamento disciplinato dall’art. 117 T.U.B., analizzando la questione del cd. “monofirma” da un diverso angolo visuale.
In particolare, il Giudice ha precisato che: “in ordine alla nullità del negozio per inosservanza della forma scritta ex art. 117 TUB, la giurisprudenza di legittimità (ex multis, Cass. civ. n. 4564 del 22 marzo 2012) ritiene che nei contratti nei quali è richiesta la forma scritta ad substantiam sia sufficiente la sottoscrizione del cliente, “non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Sez. un. sent. N. 898 del 18 gennaio 2018), quali, nel caso che ci occupa, l’avvenuta erogazione del finanziamento, non contestata”.
Le prove del consenso dell’intermediario alla concessione del prestito, della nascita nonché del perfezionamento del relativo rapporto, si possono quindi rinvenire in ulteriori elementi strettamente connessi all’operazione di credito richiesta, quali, a mero titolo esemplificativo, l’effettiva erogazione della somma di denaro.
Da qui, atteso che “con riferimento alle altre doglianze l’opposizione non è fornita di prova scritta o di pronta soluzione, anche alla luce delle produzioni documentali versate in giudizio da parte opposta”, la concessione della provvisoria esecuzione.