15.12.2025 Icon

Ma dove vai se il periculum non ce l’hai?

Segnalazione in Centrale Rischi e misure cautelari: quando manca la prova del danno.

In un procedimento cautelare seguito dallo Studio, il ricorrente – un debitore consumatore segnalato dalla Banca presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia – ha adito il Tribunale affinché venisse ordinata la cancellazione della segnalazione a proprio carico.

Come è noto, in tali contesti, per l’accoglimento della misura cautelare richiesta devono sussistere due presupposti:

  1. Il fumus boni iuris;
  2. Il periculum in mora.

Il consumatore con il ricorso ha sostenuto:

  1. sotto il profilo del fumus, l’illegittimità della segnalazione per mancato preavviso;
  2. sotto il profilo del periculum, i caratteri della gravità e della irreparabilità del danno che possono ritenersi sussistenti in re ipsa per il solo fatto dell’avvenuta segnalazione e si esplicano nell’impossibilità di accedere al credito.

Il Tribunale sardo ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato per insussistenza del periculum in mora. Infatti, parte ricorrente non ha assolto all’onere probatorio posto a proprio carico, limitandosi a produrre in giudizio una richiesta a mezzo e-mail per l’ottenimento di un mutuo fondiario rifiutata, priva di alcuna indicazione per poter ricondurre la mancata concessione del mutuo alla segnalazione presso la CR.

Il Giudice, dunque, si è così pronunciato:

Le prospettazioni di parte ricorrente in ordine al pregiudizio conseguente alla ritenuta illegittima segnalazione appaiono, dunque, allo stato, prive di fondamento. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi infondato per insussistenza del periculum in mora della azionata pretesa cautelare, il che conduce all’assorbimento di ogni valutazione in merito alla sussistenza del fumus boni iuris. In ragione delle considerazioni sopraesposte la domanda del ricorrente deve essere rigettata”.

La pronuncia in commento ribadisce un principio consolidato in giurisprudenza: il danno derivante dalla segnalazione in Centrale Rischi non si presume, bensì deve essere dimostrato in modo concreto, attuale e specifico.

In mancanza di tale prova, la domanda cautelare non può che essere rigettata.

Autore Alice Bonfanti

Associate

Milano

a.bonfanti@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Credito Al Consumo ?

Contattaci subito