18.11.2024 Icon

Legittimazione attiva, gli indizi contano!

Il Tribunale di Taranto, chiamato a pronunciarsi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da un consumatore, ha posto l’accento sull’opportunità di valutare, unitamente alla documentazione prodotta in giudizio, la presenza di indici presuntivi della legittimazione attiva.

Nella fattispecie sottoposta all’esame dell’autorità giudiziaria, il debitore ingiunto, oltre ad aver eccepito l’omesso invio della comunicazione di cessione, lamentava la carenza di prova riguardo alla effettiva inclusione del credito oggetto di causa nel contesto della specifica cessione.

Il Giudice dell’opposizione ha preliminarmente ricordato che, in tema di cessione di crediti, occorre distinguere il profilo della validità del contratto da quello della sua opponibilità nei confronti del debitore ceduto e, segnatamente al primo profilo, ha precisato che “il contratto si perfeziona senza che sia necessario il consenso del debitore ceduto e non è richiesta neanche la forma scritta ad substantiam”.

Il Magistrato ha poi rilevato che nelle fattispecie di cessione multipla di crediti può porsi la questione se tra di essi sia compreso o meno quello oggetto di contenzioso e che “trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato, ai sensi dell’art. 2697, I co., c.c.. l’onere di provarlo incombe sull’attore in via sostanziale”; a tal fine, “Quando la produzione del contratto di cessione, come nel caso in esame, non è sufficiente per la dimostrazione della inclusione del credito oggetto di contenzioso, può soccorrere la prova indiziaria.

Secondo il Tribunale, difatti, concorrono a provare la cessione dello specifico credito “il possesso del contratto di finanziamento e di tutti gli altri documenti posti a base della domanda”; ulteriormente, l’assenza di richieste di pagamento dello stesso credito proveniente dalla cedente o da altro cessionario è indice dell’effettivo trasferimento del diritto di credito.

Nel caso di specie, la creditrice agente in sede monitoria ha prodotto, oltre alla documentazione necessaria a provare la cessione del credito, anche il contratto di finanziamento e l’estratto conto certificato ai sensi dell’art. 50 T.U.B. da parte della stessa Banca cedente.

Pertanto, sulla scorta di tali considerazioni, e alla luce della documentazione versata in atti, il Giudice ha rigettato l’opposizione promossa dal debitore ritenendo pienamente provato il diritto di credito della Banca e la legittimazione attiva della stessa.

Autore Luigi Picari

Associate

Milano

l.picari@lascalaw.com

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