Dal Tribunale di Napoli Nord è arrivata un’ulteriore conferma in merito all’impossibilità di ritenere fondato il disconoscimento formulato ex art. 2719 cod. civ. in modo totalmente generico.
All’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro Studio, detta circostanza, unitamente all’infondatezza delle ulteriori eccezioni formulate dall’attore, ha quindi condotto il Giudice a rigettare l’opposizione e a confermare il decreto ingiuntivo.
In particolare, l’opponente aveva disconosciuto la conformità delle copie dei documenti, prodotti in sede monitoria dalla creditrice opposta, rispetto ai loro originali senza però indicare dettagliatamente i singoli aspetti di presunta diversità.
Con ciò, rendendo di conseguenza logicamente impossibile effettuare un qualsiasi tipo di confronto tale da poter eventualmente attribuire all’eccezione dell’opponente un verosimile minimo grado di fondatezza.
A contrastare poi, ancor di più, l’eccezione attorea hanno ovviamente partecipato non solo la completezza della documentazione offerta in atti della creditrice opposta per provare il proprio credito ma anche l’ormai consolidato orientamento in base al quale gli originali dei documenti non sono richiesti ex lege ai fini dell’assolvimento dell’onere della prova: pertanto, eccepire l’inidoneità probatoria della documentazione prodotta in copia è tamquam non esset.
Alla luce di quanto sopra, il Giudice ha quindi correttamente ritenuto che “In relazione al disconoscimento dei documenti da parte dell’opponente se ne rileva l’assoluta genericità, per l’omessa individuazione delle specifiche difformità intercorrenti tra gli atti depositati da parte opposta e gli originali. Peraltro, si dà nota del fatto che i suddetti documenti sono sufficienti per fornire prova del credito, dato che tra questi l’opposta ha provveduto ad allegare: -copia del contratto di finanziamento; -copia del contratto di cessione; – copia dell’estratto conto certificato”.