05.09.2022 Icon

Forma scritta del credito revolving e prova, dove cerco? Prova nel finanziamento…

All’esito di un recente giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro studio, è stata fornita un’ulteriore conferma del principio secondo cui il requisito della forma scritta, ex art. 117 T.U.B., risulta pienamente rispettato anche in caso di linea di credito ad uso rotativo richiesta contestualmente ad un prestito personale.

Il giudice del Tribunale di Siracusa ha infatti riscontrato la presenza, all’interno del contratto azionato, di numerosi elementi dai quali poter facilmente avere certa conferma della precisa ed inequivocabile volontà del contraente di ottenere, oltre al finanziamento, una seconda e parallela linea di credito utilizzabile mediante carta revolving.

In particolare, l’organo giudicante ha così rilevato: “nella richiesta contrattuale datata 4.11.2000, l’opponente [omissis] ha apposto specifica sottoscrizione, tra le altre cose, al seguente testo: “prendo atto che potrà essermi concessa da [omissis] a suo insindacabile giudizio, l’apertura di una linea di credito, utilizzabile anche mediante carta di credito rilasciata a mio nome per un importo massimo di L. 4.000.000 alle seguenti condizioni attualmente in vigore. Gli utilizzi, anche parziali, saranno rimborsabili il 20 di ogni mese con rate minime mensili pari al 5% di detto importo, comprensive degli interessi calcolati al tasso del 1,65% mensile (TAN=19,80% – TAEG=21,70%) nonché del premio assicurativo pari allo 0,154% del capitale residuo in caso di adesione all’assicurazione e delle spese di estratto conto pari a L. 2.000, oltre ad imposta di bollo protempore vigente. L’uso della carta è disciplinato dalle condizioni generali di contratto riportate sul retro” (v. pag. 1 dell’all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio)”. “Nello stesso documento, il medesimo opponente ha sottoscritto, agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., anche le clausole 5.3 in materia di “funzione della carta”, 5.6 in materia di “smarrimento e furto”, 5.7 in materia di “validità della carta”, 5.8 in materia di “estratti conto” e 5.10 in materia di “variazione delle condizioni” (v. ancora pag. 1 dell’all. 7 del fascicolo del procedimento monitorio)”.

Il magistrato non ha, pertanto, avuto alcun dubbio nel concludere che “sebbene la menzionata richiesta del 4.11.2000 fosse destinata primariamente alla concessione del finanziamento recante n. 5292682, apponendo la propria firma accanto alle richiamate disposizioni [omissis] ha inequivocabilmente manifestato anche la volontà negoziale di stipulare il diverso contratto di concessione di credito utilizzabile mediante carta e di accettare le relative condizioni economiche”.

Quanto sopra, unitamente al fatto che, in ogni caso, l’opponente non ha mai contestato di aver usufruito della linea di credito in argomento, ha condotto il Tribunale di Siracusa a ritenere infondata l’opposizione promossa, uniformandosi così al sempre più diffuso orientamento giurisprudenziale in materia.

Autore Cesare Giannetti

Associate

Milano

c.giannetti@lascalaw.com

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