22.07.2024 Icon

Finanziamento con ammortamento alla francese dopo le Sezioni Unite

Come ormai noto, nell’incertezza che da tempo caratterizzava il panorama ermeneutico e giurisprudenziale del contenzioso bancario, con sentenza n. 15130 del 20 maggio 2024 la Suprema Corte è intervenuta su una delle questioni più dibattute degli ultimi anni, escludendo che l’utilizzo del piano di ammortamento alla francese possa comportare la nullità del contratto per indeterminatezza o interminabilità dell’oggetto ovvero per una qualche violazione della normativa in materia di trasparenza bancaria.

La recentissima pronuncia n. 554 del 19 giugno 2024, emessa dal Tribunale di Spoleto, è fra le prime pronunce di merito che hanno dato applicazione a detto principio di diritto.

La vicenda giudiziaria qui analizzata prende in esame l’opposizione a decreto ingiuntivo effettuata da un consumatore nei confronti della Banca creditrice, nella quale, fra le altre, lo stesso eccepiva la nullità di tre contratti di finanziamento azionati in via monitoria per indeterminatezza e/o indeterminabilità delle condizioni applicate.

Il Giudice adito, nel rigettare il motivo di opposizione avversaria, ha tuttavia confermato “che l’omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi e della modalità di ammortamento alla francese non comporta la indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c., comma 2, laddove “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato” (Cass.Civ., Sezioni Unite, n.15130 del 29.05.2024)”.

Inoltre, la decisione ha dato rilevanza alla produzione documentale offerta nel corso del giudizio dalla Banca opponente, sottolineandone il carattere rispettoso degli artt. 123 e 124 TUB: “Ebbene nel caso di specie i contratti di finanziamento in questione non solo contengono chiaramente l’importo totale del credito erogato (es. contratto 09.05.2016 euro 10.000), la durata del contratto di credito (mesi 84), la periodicità delle rate (mensile, costante e posticipata), il tasso di interesse predeterminato fisso (7,25%), ma indicano anche l’importo esatto della rata mensile (euro 152,15) ed il numero delle rate (84), il costo totale degli interessi (euro 2.780,60), il costo totale della intera operazione di finanziamento (euro 12.796,60), il tasso annuo effettivo globale (7,55%). Tenuto conto quindi di quanto rilevato “deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell’oggetto del contratto causandone la nullità parziale” così come deve escludersi “sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (così testualmente la sopra menzionata Cass.Civ., Sezioni Unite, n.77 del 29.05.2024).”.

Per tali ragioni, il Tribunale di Spoleto ha rigettato integralmente l’opposizione anche con riguardo alle ulteriori eccezioni svolte dal debitore consumatore e, per l’effetto, il decreto ingiuntivo è stato confermato.

Autore Laura Bettelle

Associate

Milano

l.bettelle@lascalaw.com

Desideri approfondire il tema Credito Al Consumo ?

Contattaci subito