Con la recentissima pronuncia n. 1999 del 03.07.2023, la Prima Sezione del Tribunale di Nola ha tracciato il perimetro dell’eccezione di nullità dei contratti revolving stipulati con soggetti non qualificabili come intermediari finanziari abilitati ex art. 106 del D.Lgs. n. 3851/1993.
In particolare, l’adito Giudicante ha avuto modo di accertare che “parimenti infondata si appalesa l’eccezione di nullità dei contratti […] a motivo della stipulazione per mezzo di intermediari finanziari non iscritti nel relativo albo ex art. 106 D.Lgs. n. 3851/1993 […] alcuna nullità si rinviene nei contratti sopra menzionati conclusi da soggetti che, pur non rivestendo il ruolo di intermediari finanziari, sono dei meri delegati dell’istituto bancario”.
Tale decisione giunge a definizione di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale sono stati attenzionati due importanti elementi del rapporto contrattuale per dirimere la suddetta questione.
Difatti, in primo luogo, il Tribunale di Nola ha sottolineato che, nell’attività di concessione dei finanziamenti, l’Istituto di credito si avvaleva dei rivenditori dei beni, i quali “assolvevano, in favore dell’odierna opposta, esclusivamente alla funzione di delegate, raccogliendo e dichiarando l’autenticità della sottoscrizione del richiedente il finanziamento”.
In secondo luogo, richiamando la normativa, l’Adito Tribunale ha avuto modo di ribadire che la distribuzione di carte di pagamento non integra affatto un’attività esclusiva degli agenti finanziari: difatti, “a mente dell’art. 120 TUB l’ intermediario del credito può essere un agente in attività finanziaria, un mediatore creditizio “o qualsiasi altro soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente, almeno una delle seguenti attività: 1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti; 2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore”.
Pertanto, il ruolo di intermediario finanziario veniva svolto unicamente dall’Istituto di credito, il quale si avvaleva di meri delegati per la raccolta delle sottoscrizioni dei finanziamenti, e l’emissione di carte revolving poteva essere effettuata anche da soggetti che non svolgevano attività di intermediazione finanziaria: nessuna nullità è stata, pertanto, ravvisata nella stipula dei contratti dai quali è sorto il credito azionato.