All’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro Studio, il Tribunale di Nuoro, con la sentenza con la quale ha rigettato l’opposizione, ha colto l’occasione per evidenziare un importante e interessante principio in tema di onere della prova relativamente alla cessione del credito.
L’Organo Giudicante, “all’esito della valutazione complessiva degli elementi versati in atti”, ha ritenuto che l’opposta avesse fornito “prova idonea della sua qualità di cessionaria del credito azionato in via monitoria nei confronti dell’opponente”.
In particolare, il Tribunale ha richiamato i seguenti documenti offerti in produzione dalla parte opposta: “contratto di cessione, sebbene omissato in ordine agli importi dei crediti ricompresi nell’operazione”, “l’estratto dell’annex contenente il numero del contratto originariamente stipulato tra [omissis] e la [omissis]” “nonché la dichiarazione del 19.11.2019, sottoscritta dal responsabile dell’originaria creditrice, con cui quest’ultima afferma di aver ceduto alla [omissis] il credito nei confronti dell’opponente”.
Il Giudice ha dunque proseguito nel proprio ragionamento ammonendo altresì quanto sostenuto dall’opponente: “il documento da ultimo citato [la dichiarazione rilasciata dal Cedente] rende inconferente il richiamo della sentenza del Tribunale di Sassari versata in atti dall’opponente con le note conclusive depositate il 24.11.2022, la quale invero non corrobora la tesi difensiva di quest’ultimo; a pagina 4 di detto provvedimento viene infatti ritenuta irrilevante la dichiarazione di cessione prodotta, siccome sottoscritta “dal solo responsabile della cessionaria”, affermazione preceduta da quella secondo cui “detta comunicazione, ove proveniente dall’originaria contraente cedente avrebbe avuto sicura valenza probatoria dell’avvenuta cessione”, come nel caso in esame.”.
È stata dunque confermata, ancora una volta, la certa oltre che piena valenza probatoria, ai fini della dimostrazione della propria legittimazione attiva, dell’espressa dichiarazione in tal senso rilasciata dal precedente soggetto titolare del medesimo credito.