Con la sentenza in commento il Tribunale di Sciacca, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo seguito dal nostro Studio, ha fornito un’ulteriore adesione all’ormai consolidato principio in tema di conseguenze derivanti da una presunta indeterminatezza del T.A.E.G. pattuito in un contratto di credito al consumo.
In particolare, il Giudice ha condiviso la linea difensiva della società opposta osservando come: “L’articolo 125 bis T.U.B. prevede unicamente che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124”” – “L’art. 124 T.U.B., dal canto suo, prevede di conseguenza che: “Il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.” – Comma 2: “Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall’intermediario del credito su supporto cartaceo o su altro supporto durevole attraverso il modulo contenente le “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”. Gli obblighi informativi di cui al comma 1 si considerano assolti attraverso la consegna di tale modulo. Il finanziatore o l’intermediario forniscono qualsiasi informazione aggiuntiva in un documento distinto, che può essere allegato al modulo”.
Infine, ha chiarito altresì il Giudice: “Il T.A.E.G. ha, pertanto, una funzione di carattere prettamente informativo e non rappresenta un requisito tassativo del regolamento negoziale, dal momento che “la sua mancanza non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre determinabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati nel contratto” (v. Cass. 39169/2021; e nello stesso senso, Trib. Catania sez. IV, 28/02/2018, n.957, in dejure.it)” (cfr. Trib. Treviso, 15-06-2022 in iusletter.com)”.
Inevitabile, pertanto, giungere alla conclusione che “Nel caso di specie non si può parlare di indeterminatezza del T.A.E.G./I.S.C.”.
Per l’effetto, l’opposizione è stata rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
11.09.2026