In realtà no!
O meglio, solo la prima segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi richiede l’obbligo di un preavviso.
Quanto al seguito, invece, la legge non prescrive alcun obbligo, neppure nel caso di cessione del credito e conseguente segnalazione in continuità da parte della cessionaria.
In questa direzione, si segnala la recentissima ordinanza del 14 maggio 2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, secondo cui nel caso di cessione del credito non sussiste “in capo al cessionario alcun obbligo di preventivo preavviso di segnalazione in Centrale Rischi né tanto meno di procedere ad una complessiva valutazione patrimoniale”.
La ragione, spiega meglio il Tribunale adito, risiede nella circostanza che “le istruzioni della Banca d’Italia (circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, Capitolo I Sezione 1 paragrafo 4) prevedono che gli intermediari debbano informare per iscritto il cliente (e gli eventuali coobbligati) in occasione della “prima” segnalazione a sofferenza”.
Dunque, è soltanto in occasione della prima segnalazione a sofferenza che il consumatore dovrà essere preventivamente informato.
Dopodiché, per concludere, il Tribunale ha tenuto altresì a precisare che, con riguardo alla contestazione avversaria sollevata in ordine al mancato aggiornamento delle segnalazioni dopo l’accordo transattivo di maggio 2022, occorre tenere a mente che “l’intermediario è tenuto a non segnalare più il cliente quando il finanziamento è estinto oppure l’indebitamento complessivo è sceso sotto la soglia di rilevazione (250 euro per le sofferenze, 30.000 euro negli altri casi). Tuttavia, le informazioni riferite a periodi precedenti […] non sono cancellate e possono essere consultate dagli intermediari che vi aderiscono, anche se con precise limitazioni temporali (ultimi 36 mesi disponibili). Pertanto, l’estinzione del debito non comporta la cancellazione delle segnalazioni antecedenti al pagamento, che sono conservate per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Banca d’Italia e per consentirne la ricostruzione nel corso del tempo, anche se, come si è detto, gli intermediari partecipanti hanno visibilità solo delle ultime 36 date mensili [enfasi della scrivente]”.
Per l’effetto, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha confermato la legittimità della segnalazione in continuità effettuata dal creditore cessionario e ha, pertanto, integralmente rigettato il ricorso cautelare avversario.