18.12.2023 Icon

Chiede un prestito, non contesta le diffide e poi disconosce: sicuro di non aver firmato?

Il disconoscimento giudiziale operato per la prima volta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce un comportamento logicamente incompatibile con quello precedentemente assunto dall’opponente, caratterizzato dall’assenza di eccezioni o contestazioni sul rapporto obbligatorio pendente pur a fronte di comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento regolarmente ricevuta qualche anno prima”.

Così si è pronunciato il Tribunale di Rimini con la recentissima sentenza n. 1075/2023 del 14.11.2023, resa in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal coobbligato per contestare che le sottoscrizioni apposte in contratto fossero apocrife.

Nel caso di specie, il contratto sotteso al giudizio e prodotto nel fascicolo monitorio riportava in calce la sottoscrizione di una Società di capitali, a titolo di obbligato principale, e del suo socio di maggioranza, a titolo di coobbligato, per ottenere un finanziamento finalizzato all’acquisto di un veicolo commerciale; l’Istituto di credito, costituendosi in giudizio, produceva altresì la comunicazione di intervenuta cessione del credito e contestuale diffida di pagamento, regolarmente ricevuta dal coobbligato.

Ai fini della decisione, il Giudicante ha ritenuto dirimente la mancata contestazione da parte del coobbligato alle richieste di pagamento correttamente ricevute dalla Parte anni prima del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo. Tali condotte, acquisite agli atti del processo ex art. 115 c.p.c., non hanno lasciato margine di dubbio sull’infondatezza dell’eccezione avversaria.

L’organo giudicante si è, pertanto, conformato alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione Civile, Sez. 3, ordinanza n. 22460 del 27.09.2017) richiamando il granitico principio di diritto: “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il disconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all’art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l’esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all’art. 2732 c.c., alla revoca della confessione” (nello stesso senso anche la giurisprudenza di merito, tra cui Tribunale di Ravenna n. 23700 del 15.01.2020; Tribunale di Palermo n. 668 del 20.02.2022)”.

Sono state altresì respinte le ulteriori e collegate doglianze avversarie in punto di inesistenza della coobbligazione stante l’inserimento in contratto dei propri dati da parte di un falsus procurator, rilevando che controparte non ha provveduto alla proposizione di alcuna querela di falso.

In proposito, sempre in tema di disconoscimento, il Giudice ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che dichiara “ll disconoscimento di scrittura privata non costituisce mezzo processuale idoneo a dimostrare l’abusivo riempimento del foglio in bianco, dovendo invece essere proposta la querela di falso se si sostenga che nessun accordo per il riempimento fosse stato raggiunto dalle parti e dovendo invece essere fornita la prova di un accordo dal contenuto diverso da quello del foglio sottoscritto, se si sostenga che l’accordo raggiunto fosse appunto diverso (così Cass. n. 7975 del 2000, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 25445 del 2010 e 5417 del 2014)” (cfr. Cass. n. 23900 del 3.9.2021).

In conclusione, il Tribunale di Rimini ha rigettato l’opposizione, ritenendo altresì di condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c per aver svolto difese contrarie alle evidenze documentali in atti e del tutto generiche, sanzionando l’uso distorto della risorsa giustizia.

Autore Laura Bettelle

Associate

Milano

l.bettelle@lascalaw.com

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