16.10.2023 Icon

Anatocismo nell’ammortamento alla francese? La risposta è nella genetica del negozio

Il Tribunale di Chieti, con la recentissima sentenza n. 533/2023 del 2.10.2023, ha analizzato con estrema chiarezza il metodo di formazione delle rate di rimborso nei mutui ad ammortamento alla francese al fine di chiarire se l’applicazione di tale regime possa determinare, o meno, fenomeni di anatocismo, di usura o, ancora, di indeterminatezza.

Nella vicenda giudiziaria analizzata, un consumatore opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca creditrice, sostenendo che al piano di ammortamento alla francese fosse connaturato il regime di capitalizzazione composta e che tale circostanza comportasse la produzione di interessi su interessi, ossia un illegittimo anatocismo ai sensi dell’art. 1283 c.c.

L’analisi del giudice ha, di contro, evidenziato in particolare che “nel caso di ammortamento alla francese difetta – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell’anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come “scaduto” sul quale operare il calcolo dell’interesse composto ex art. 1283 c.c.”.

È noto, infatti, che tale forma di ammortamento preveda il rimborso della somma mutuata mediante il pagamento di una rata costante comprensiva di una quota capitale e di una quota di interessi e che gli interessi vengano calcolati sulla quota capitale via via decrescente per il periodo corrispondente a ciascuna rata, al tasso nominale indicato in contratto. Gli interessi conglobati nella rata successiva, invece, sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario, detratto l’importo già pagato con la rata o le rate precedenti.

Su tali basi giuridiche, il Tribunale di Chieti ha smentito in apice la difesa attorea relativa alla presenza di una capitalizzazione produttiva di anatocismo nelle rate costanti del mutuo ad ammortamento.

Difatti, richiamando la giurisprudenza di legittimità in punto di metodo di formazione delle rate di rimborso, con tale sentenza il Giudice ha ribadito che “gli interessi maturati alla scadenza della rata non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l’autonomia giuridica rispetto al capitale. Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario – aventi ad oggetto l’una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l’altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento – che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all’obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l’autonomia (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014 Rv. 631434 – 01)”.

Sono state altresì respinte le ulteriori e collegate doglianze avversarie in punto di usurarietà e indeterminatezza degli interessi applicati al contratto sotteso al credito azionato.

La sentenza in commento conferma quindi l’orientamento ormai granitico della giurisprudenza, secondo cui la circostanza che il metodo di calcolo delle rate dei mutui ad ammortamento sia quello dell’interesse composto (nel senso che la rata è composta da quota capitale e quota interessi) non va confusa con quella che il calcolo sia composto (nel senso che gli interessi si calcolano sugli interessi, producendo anatocismo).

In conclusione, il Tribunale di Chieti ha, dunque, ritenuto di non ravvisare nel caso di specie alcun fenomeno anatocistico, di usura o, ancora, di indeterminatezza, così rigettando in toto l’opposizione avversaria con condanna alla refusione delle spese di lite a favore della Banca convenuta opposta.

Autore Laura Bettelle

Associate

Milano

l.bettelle@lascalaw.com

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