30.05.2023 Icon

Regime della rata composta: nessun anatocismo intrinseco

Con una recente pronuncia, il Tribunale di Monza ha ribadito l’orientamento maggioritario secondo cui il c.d. piano di ammortamento alla francese non è connotato da anatocismo intrinseco, nemmeno nel contesto della c.d. rata composta.

La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione promosso da due debitori avverso l’atto di precetto, notificato dalla società creditrice, recante l’intimazione di pagamento del saldo debitore residuo di un contratto di mutuo fondiario.

Gli opponenti chiedevano, in via preliminare, la sospensione della provvisoria esecuzione del titolo esecutivo sulla base di asseriti vizi contrattuali, tra i quali la violazione dell’art. 1283 del c.c., ciò in ragione della previsione negoziale di rimborso mediante n. 360 rate mensili posticipate, calcolate secondo il metodo dell’ammortamento cd. alla francese.

Infatti, riportando stralci della relazione stragiudiziale allegata a sostegno delle proprie difese, gli attori deducevano che il piano di ammortamento alla francese sarebbe stato predisposto con un sistema di capitalizzazione composta degli interessi, in luogo di quella semplice.

Secondo la tesi attorea questo criterio finanziario avrebbe determinato una intrinseca capitalizzazione degli interessi, con l’applicazione di un interesse effettivo più elevato rispetto a quello nominale indicato in contratto, in violazione dell’art. 1283 c.c.

Nella specie, quindi, detta applicazione avrebbe determinato la violazione dell’art. 1346 c.c. sulla base dell’assunto che la implicita capitalizzazione degli interessi renderebbe non determinato o comunque indeterminabile il tasso di interesse, con la conseguente necessità di applicare in concreto il tasso legale ex art. 1284 c.c.

Il giudice, rilevando in prima battuta la carenza documentale a sostegno delle difese attoree, ha poi affermato che il c.d. piano di ammortamento alla francese non è invero connotato da anatocismo intrinseco, nemmeno nel contesto della c.d. rata composta.

Il Tribunale di Monza ha, dunque, chiarito che nei mutui con ammortamento alla francese sussiste solo il frazionamento dell’obbligo restitutorio, poiché ogni rata, di importo costante, è composta sia da una quota di capitale in misura mensilmente crescente, sia da una quota di interessi corrispettivi proporzionalmente decrescenti.

Un meccanismo restitutorio di questo tipo non comporta alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi, né alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato: in ciascuna rata gli interessi vengono infatti calcolati solo sul capitale residuo del periodo precedente e al netto dell’importo già pagato in linea capitale con la rata o le rate precedenti, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti con le rate precedenti.

Pertanto, a parere del giudicante, l’applicazione di interessi composti non implica necessariamente la violazione dell’art. 1283 c.c., che preclude soltanto la produzione di interessi su interessi scaduti e dunque una capitalizzazione di interessi non ravvisabile nel piano di ammortamento redatto con metodo francese.

Parimenti, non conduce ad una indeterminatezza del tasso di interesse, risolvendosi semplicemente in una diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall’art. 1194 c.c.

La doglianza proposta, al pari delle altre, è stata dunque ritenuta non meritevole di accoglimento.

Autore Desiree Garcea

Associate

Milano

d.garcea@lascalaw.com

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