13.03.2026 Icon

L’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. si propone solo se…

Il rimedio straordinario di cui all’articolo 650 c.p.c., già di per sè circoscritto dal legislatore ad ipotesi estremamente ridotte collegate, sostanzialmente, alla mancata conoscenza del Decreto Ingiuntivo da opporre entro il termine perentorio di cui all’articolo 641 c.p.c. (e, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 1976 anche al caso in cui l’ingiunto, pur avendo avuto conoscenza del provvedimento monitorio, non abbia potuto, per caso fortuito o forza maggiore, proporre opposizione entro il termine perentorio fissato nel Decreto stesso) è stato esteso quanto al suo perimetro di operatività dalle Sezioni Unite Civili solo ed esclusivamente per far valere questioni relative alla vessatorietà delle clausole contenute nei contratti posti a fondamento del ricorso per ingiunzione e, dunque, del provvedimento monitorio “illo tempore” non opposto.

Tribunale di Salerno sentenza n. 800/2026 del 10/02/2026

Questo il principio espresso dal Tribunale di Salerno nell’ambito di un giudizio di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, conclusosi con dichiarazione di inammissibilità della stessa.

Nello specifico merita attenzione il passaggio della pronuncia in commento laddove il Giudice di merito ha, chiaramente, delineato che “come recentemente chiarito dalle Sezioni unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9479/2023, l’opposizione tardiva a Decreto Ingiuntivo non motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto su cui si fonda il ricorso monitorio può riguardare esclusivamente il profilo dell’abusività di tali clausole. In questi casi, difatti, l’opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. rappresenta uno strumento volto ad assicurare il rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti che la Direttiva n. 93/13/CEE riconosce al consumatore. L’instaurazione di un giudizio a cognizione piena consente, infatti, di ripristinare il contraddittorio omesso sulla questione pregiudiziale attinente all’abusività delle clausole contrattuali ed il correlativo diritto di difesa del debitore consumatore nell’eccepirne l’invalidità, tale essendo in siffatti casi lo specifico perimetro in cui l’opposizione tardiva è destinata ad operare”.

Nel caso di specie la parte opponente ha impugnato il decreto sollevando questioni estranee al perimetro dei requisiti che giustificano la tardività dello strumento ex art. 650 c.p.c. ed esteso l’oggetto del giudizio oltre il rilievo della vessatorietà delle clausole contrattuali, contestando nel merito:

– la carenza di legittimazione attiva della cessionaria

– la mancanza di prova del credito ingiunto;

– l’infondatezza delle doglianze relative alla nullità del contratto di fidejussione e del contratto di finanziamento;

-l’infondatezza della “exceptio doli” e dell’annessa domanda di risarcimento del danno, nonché della pretesa risarcitoria connessa alla segnalazione alla Centrale Rischi.

Tali eccezioni senza ombra di dubbio alcuno, esulano dai parametri che consentono un’opposizione tradiva al decreto ingiuntivo che, come noto, rimane sempre uno strumento residuale ed eccezionale, messo a disposizione del debitore solo in determinati, chiari e lineari requisiti.

In conclusione, lo strumento di cui all’articolo 650 c.p.c., non può costituire il mezzo con cui far valere contestazioni e doglianze che dovevano essere dedotte innanzi al Giudice della cognizione attraverso il tempestivo spiegamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo.

Degno di attenzione risulta, altresì, il passaggio del Giudice laddove, nel proprio dispositivo, ha condannato controparte al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio “non avendo la parte opponente partecipato al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo.”

Autore Federica Luri

Associate

Milano

f.luri@lascalaw.com

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