Risulta ormai costante l’orientamento giurisprudenziale – segnato dalla pronuncia n. 15895/2019 della Corte di cassazione a Sezioni unite – secondo il quale “eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata”.
In un siffatto quadro assume, dunque, rilievo l’onere per il cliente-correntista di provare la natura ripristinatoria delle singole rimesse e, dunque, l’esistenza e la misura dei singoli affidamenti, i quali ultimi dovranno essere documentati, per neutralizzare l’eccezione sollevata dalla banca.
Affinché la rimessa non sia considerata solutoria è necessario che consista in un versamento che vada a ripristinare la provvista messa a disposizione dalla banca; in tale contesto, pertanto, risultano irrilevanti le aperture di credito autoliquidanti (anticipi fatture, sbf, crediti commerciali).
Infatti, nell’apertura di credito in conto corrente il cliente ha la possibilità di utilizzare la somma messa a disposizione in uno o più atti e di eseguire versamenti a ripristino della disponibilità, senza che la banca abbia il potere di esigere il pagamento, fino alla scadenza del fido o a revoca.
Tali caratteristiche non sono riscontrabili, invece, nelle aperture di credito autoliquidanti, in cui il montante del fido non rappresenta la somma di cui il cliente ha facoltà di disporre fino al termine o alla revoca, ma semplicemente il limite entro cui la banca si impegna a scontare gli effetti che il cliente presenterà. L’apertura di credito per anticipo titolo sbf configura un’operazione di sconto che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la banca si impegna solamente ad accettare lo sconto entro i limiti pattuiti ed il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma ma solo di quella che verrà effettivamente accreditata in virtù dei singoli negozi di sconto (cfr., Corte d’Appello di Torino, sez. I, 14.11.2022 n. 1192).
La distinzione di cui sopra è stata posta a fondamento della decisione in commento, resa nell’ambito di una causa di ripetizione di indebito, previa rideterminazione del saldo di conto corrente, ove la banca aveva tempestivamente eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie, ove il Tribunale di Novara ha concluso condividendo l’operato del CTU, il quale non aveva considerato i contratti di apertura di credito sotto forma di anticipazioni SBF (a favore del cliente) ai fini della verifica prescrizione.