In tema di onere della prova nell’ambito delle azioni di ripetizione d’indebito, intraprese dal correntista nei confronti dell’istituto di credito, è ormai granitico l’orientamento giurisprudenziale secondo cui “il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l‘onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole” (Cass. 16.10.2024, n. 26867; Cass. 09.03.2021, n. 6480).
Il principio sopra indicato è esteso anche alle azioni di accertamento del corretto rapporto di dare-avere tra le parti. Laddove non si faccia questione dell’inesistenza del contratto, per cui, “se il contratto è negato, la contraria prova della sua esistenza è a carico della parte che intende avvalersene a giustificazione dei pagamenti ricevuti in base a quel titolo” (Cass., ord. 06.02.2024, n. 3310), compete al correntista di dimostrare che gli addebiti siano avvenuti in mancanza di specifica pattuizione contrattuale o sulla base di clausole contrattuali indeterminate nell’oggetto.
Infatti, sul piano processuale, una cosa è richiedere la ripetizione delle competenze pagate nell’ambito di un rapporto contrattuale integralmente nullo per assenza del requisito di forma ex art. 117 comma 1 TUB, altra cosa è richiedere la ripetizione di competenze pagate in virtù di singole clausole contrattuali ritenute illegittime.
In tale ultima ipotesi, compete al correntista di produrre in giudizio il documento contrattuale, al fine di consentire al giudicante ogni verifica in merito all’invocata nullità delle clausole contestate, non potendo l’attore addurre a sua difesa il principio di vicinanza alla prova, per cercare di invertire l’onere probatorio (di produzione del documento contrattuale) a discapito dell’istituto di credito convenuto. Né, a tal fine, può rilevare che dagli estratti conto sia possibile accertare le condizioni economiche in concreto praticate dall’istituto di credito, atteso che gli stessi nulla dicono quanto alle previsioni contrattuali interessate dalla dedotta invalidità.
Per le ragioni da ultimo esposte, il Tribunale di Urbino, nell’ambito di una causa di accertamento del corretto rapporto di dare-avere tra le parti, ove il correntista aveva lamentato, fra le altre, l’illegittima corresponsione di commissioni di massimo scoperto e la nullità della relativa clausola, usura, illegittimo anatocismo, il Giudice ha respinto le domande attoree, ritenendo non assolto l’onere della prova incombente sul correntista inerente alla produzione del contratto di conto corrente in giudizio.
11.09.2026