Con una recente pronuncia il Tribunale di Cassino ha ribadito che la produzione dell’avviso di cessione del credito pubblicato in Gazzetta Ufficiale è sufficiente per provare l’avvenuta cessione, quando in esso siano identificati i crediti ceduti in blocco, attraverso l’indicazione di specifiche categorie nelle quali sia possibile individuare il credito oggetto di lite.
La vicenda trae origine da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti della cessionaria, che aveva intimato il pagamento del debito derivante da un contratto di mutuo ipotecario, stipulato nel 2007 con la banca cedente.
Le società opponenti deducevano, tra le altre, il difetto di legittimazione sostanziale dell’opposta, contestando il valore probatorio dell’avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., prodotto in giudizio dalla cessionaria.
Il giudice ha, prima di tutto, chiarito come la pubblicazione degli avvisi di cessione contenenti l’indicazione precisa dei crediti inclusi o le categorie dei crediti ceduti in blocco può rappresentare un elemento probatorio indicativo dell’esistenza materiale della cessione medesima.
Nello specifico ha evidenziato come, nel caso di specie, l’avviso di cessione prodotto dall’opposta consentisse di identificare i crediti inclusi nella cessione “in blocco” attraverso l’indicazione delle seguenti categorie: “crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo contratto di cessione e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza; in particolare, i crediti derivano da (1) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (2) crediti di firma, sorti nel periodo tra il 1960 ed il 2016”.
Dall’esame della documentazione in atti emergeva, quindi, che il credito dedotto in lite integrava tali requisiti, “in quanto esso origina da un mutuo ipotecario, vantato nei confronti di un debitore classificabile a sofferenza, sorto il 20.07.2007, ovvero nel periodo 1960-2016, esistente alla data del 31.10.2018, assistito dalla garanzia specifica concessa nel 2007”.
Le evidenze processuali sopra indicate, alla luce della giurisprudenza richiamata, hanno consentito, a parere del Giudice, di ritenere raggiunta la prova dell’inclusione del credito dedotto in lite nella cessione in blocco intervenuta in favore dell’opposta.
Valutata, dunque, come provata la cessione del credito a mezzo della produzione dell’estratto della Gazzetta Ufficiale, il Giudice ha ulteriormente dichiarato come tale documentazione, considerata unitamente alla comunicazione rilasciata dalla cedente, nonché al possesso da parte dell’opposta del contratto di mutuo e della ulteriore documentazione bancaria da cui origina il credito ceduto, consenta “di ritenere ulteriormente provata, con tranquillizzante certezza, la legittimazione sostanziale della cessionaria”.