La pronuncia in commento offre un interessante spunto in tema di legittimazione attiva della società cessionaria del credito, nel caso in cui la successione nel diritto particolare si verifichi nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, già instaurato nei confronti della società cedente.
Nel caso in esame, successivamente all’intervento ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo della società cessionaria, la parte opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’intervenuta (o meglio, di titolarità attiva del rapporto obbligatorio) sul presupposto della mancata produzione del contratto di cessione di crediti, nonché dell’inopponibilità nei propri confronti della cessione stessa, stante l’asserita generica individuazione dei rapporti ceduti nell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Il Tribunale ha respinto l’eccezione sollevata dagli opponenti, ritenendo che la cessionaria del credito avesse assolto al proprio onere probatorio mediante la produzione in giudizio dell’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto lo stesso consentiva una chiara identificazione delle categorie dei crediti ceduti, ovvero i) i rapporti ormai “a sofferenza“; ii) i crediti derivanti da “(i) finanziamenti (incluse aperture di credito)” e/o (ii) crediti di firma”; iii) i crediti sorti “nel periodo tra il 1960 ed il 2016“.
Tale specificazione nell’avviso in G.U., unitamente alla possibilità di verificare l’effettiva inclusione del singolo credito tra quelli ceduti attraverso apposito link al sito web della cessionaria, hanno condotto il Giudice a ritenere provata la titolarità “siccome il credito dedotto in giudizio è sorto nel periodo temporale indicato, è un rapporto classificabile a sofferenza a seguito della revoca di tutti gli affidamenti ed è altresì un credito derivante da aperture di credito in conto corrente”.
Per il giudicante non può, pertanto, dubitarsi che il credito oggetto del giudizio rientri nel pacchetto di crediti ceduti dall’originaria opposta all’intervenuta società, né che la stessa possa esigere il pagamento delle somme portate dal decreto ingiuntivo opposto.
Il Tribunale di Velletri, con la sentenza in commento, ha dunque aderito all’orientamento giurisprudenziale già consolidato per il quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass. Civile sez. III, 13/06/2019, n.15884, invero ripresa anche più di recente da Cass. Civile, sez. VI, 28/06/2022, n. 20739).
In definitiva, in presenza di avvisi contenenti descrizioni precise dei crediti oggetto di cessione, al fine di provare la titolarità del credito, è sufficiente per la società cessionaria produrre l’avviso in Gazzetta Ufficiale con la comparsa di intervento.