29.11.2024 Icon

Il TAEG ha funzione informativa: esclusa la sanzione della nullità e l’applicazione del tasso sostitutivo

Con la recentissima sentenza in commento, il Tribunale di Milano ha confermato la funzione informativa del TAEG nei contratti bancari con la conseguente esclusione dell’applicabilità dell’art. 117, comma 6, T.U.B. e del tasso sostitutivo, in caso di erronea indicazione.

In particolare, nel caso di specie, la parte opponente ha contestato il TAEG indicato in contratto, in quanto “diverso dal valore ricalcolato seguendo le disposizioni della Banca d’Italia.”, chiedendo l’applicazione dell’art. 117, comma 6, T.U.B.

Sul punto, il Tribunale ha evidenziato che “il TAEG non rappresenta un tasso d’interesse o una condizione economica del contratto, bensì, un parametro avente funzione informativa. Più in dettaglio, esso non deriva da una norma primaria ma da disposizioni emanate dalla Banca d’Italia in materia di trasparenza bancaria ed è diretto ad esprimere il costo del finanziamento in termini percentuali.”.

Pertanto, così enucleata la funzione di tale parametro, secondo il Collegio ne “consegue che l’indicazione erronea non determina una maggiore onerosità del finanziamento bensì un’eventuale erronea interpretazione da parte del finanziato del suo costo complessivo, così escludendosi l’applicabilità dell’art. 117 comma 6 T.U.B. e della connessa sanzione di nullità ed applicazione del tasso sostitutivo.”.

Sulla base di queste argomentazioni, il Tribunale ha, quindi, escluso la nullità ex art. 117, comma 6 T.U.B. e la conseguente applicabilità del tasso sostitutivo ed ha rigettato l’opposizione.

Autore Maria Francesca Mazzeo

Senior Associate

Milano

m.mazzeo@lascalaw.com

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