19.05.2025 Icon

Flash news: Carte revolving e soggetti non abilitati, la Cassazione sancisce la nullità

Con la sentenza n. 12838/2025, la Corte di Cassazione (Sez. I civ.) ha accertato la nullità – ex art.1418, primo comma, c.c. – dei contratti prevedenti la concessione di una linea di credito utilizzabile mediante carta di tipo revolving sottoscritti presso un fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario ma non iscritto nell’elenco istituito presso l’U.I.C. nel vigore del d.lgs. 374/1999 e del d.m. 485/2001.

La Corte ha fondato la propria decisione sulla natura imperativa della normativa richiamata, evidenziandone la finalità di presidio dell’ordine pubblico economico, di contrasto al riciclaggio e di tutela del consumatore. La promozione e conclusione di contratti di finanziamento da parte di soggetti non abilitati integra, secondo il Collegio, una forma di esercizio abusivo dell’attività finanziaria che compromette interessi generali e sistemici.

In particolare, la deroga prevista dal regolamento attuativo per i fornitori di beni e servizi si riferisce esclusivamente ai finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni propri e non si estende alla concessione di linee di credito revolving a tempo indeterminato qualificate dalla Cassazione come veri e propri strumenti di finanziamento, distinti dai meri mezzi di pagamento.

Il principio affermato assume rilevanza sistemica, in quanto chiarisce che anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 141/2010 l’iscrizione all’elenco U.I.C. costituiva requisito essenziale per la validità del contratto di finanziamento revolving promosso da soggetti terzi.

La pronuncia si distingue per la sua portata innovativa e potrebbe costituire un rilevante punto di riferimento per la giurisprudenza successiva, aprendo la strada a un riesame della validità di contratti analoghi stipulati nel periodo antecedente alla riforma del 2010.

Autore Michele Petrosino

Associate

Milano

m.petrosino@lascalaw.com

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